Nessuno dei due profili di danno ipotizzati dalla Procura regionale della Corte dei Conti rispetto alla gestione, dal settembre 2018 al giugno 2020, del centro sportivo di Epinel (a Cogne) ed alle scelte operate in merito dall’amministrazione comunale risulta accoglibile. E’ quanto stabilito dai giudici della Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta con la sentenza depositata oggi, giovedì 15 dicembre, che chiude la causa discussa in udienza lo scorso 27 ottobre.
A giudizio erano stati chiamati – ed ora interamente scagionati – quattro amministratori comunali (l’attuale sindaco Franco Allera, assieme ai componenti della Giunta, nel periodo oggetto degli accertamenti contabili, Claudio Perratone, Mirko Carlesso e Andrea Celesia), il segretario comunale Marco Truc e Cinzia Abram, della società “Popia S.a.S”, allora incaricata della conduzione. Il danno complessivo contestato ammontava a 33mila 500 euro.
Ipotesi disservizi
In prima battuta, l’ufficio inquirente guidato dal procuratore Giuseppe De Rosa sosteneva che la gestione attuata avrebbe trascurato il campo da calcio, per concentrarsi sull’annesso locale commerciale, venendo meno agli obblighi di diligenza previsti dal contratto stipulato con il Comune di Cogne. Per i giudici, però, la “Popia S.a.S.” non aveva a carico “obblighi di attivazione tesi specificamente all’organizzazione di eventi sportivi”.
Peraltro, “l’aleatorietà delle variabili che potrebbero aver influito” sul mancato utilizzo, “esclude la configurabilità di una robusta relazione tra la trascuratezza della condotta gestoria della società e la mancata scelta di quell’impianto da parte dei possibili avventori”. Per cui, si legge in sentenza, “l’affermazione secondo cui la mancanza di eventi è imputabile alla società che gestiva la struttura”, seppur “astrattamente plausibile su un piano di probabilità logica”, in “assenza di elementi conducenti provvisti di una qualche attendibilità, non oltrepassa la soglia di mero postulato”.
L’indebita protrazione del contratto
L’altra ipotesi di danno (inizialmente formulata dalla Procura ad 11mila euro, poi rivista ad 8mila nel corso della discussione in udienza) riguardava il fatto che, nell’impostazione accusatoria, di fronte alle mancanze della società, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto risolvere il rapporto. Tra le due parti si era acceso un contenzioso dinanzi al Tribunale ordinario, conclusosi da poco con una conciliazione e il relativo versamento di una somma da parte della “Popia” (23mila 400 euro). Una soluzione che per le difese degli imputati assorbiva la cifra in contestazione, ma la Procura sosteneva che il Comune avesse subito il “mancato introito da corrispettivo”.
Il collegio presieduto dal giudice Donato Maria Fino precisa tuttavia nel verdetto che “sebbene in linea astratta, un accordo transattivo non valga a neutralizzare, sempre ed in ogni caso, l’azione di responsabilità amministrativa”, qualora “i valori in contestazione nel giudizio” contabile “siano frutto della “identica metodologia di calcolo impiegata per determinare l’importo” ritenuto soddisfacente in sede di transazione, allora “sopraggiunge una carenza di interesse che preclude l’ulteriore corso dell’azione”.
Per cui – conclude la sentenza (che ha per estensore Roberto Rizzi, già in Valle d’Aosta quale procuratore della Corte, ai tempi del giudizio sulle erogazioni della Regione al Casinò de la Vallée) – la richiesta della Procura va respinta “per constatata assenza del danno”, relativamente agli ipotizzati disservizi causati dalla gestione, mentre è dichiarata improcedibile “per sopravvenuta carenza d’interesse” l’azione sulla “indebita protrazione della detenzione del centro sportivo”. Le spese di giudizio sono state compensate.