Il Comune di Courmayeur dovrà risarcire, con 50mila euro, la società milanese “Externa SpA”. Lo ha stabilito il Tar della Valle d’Aosta, accogliendo il ricorso presentato dall’azienda lombarda, nei confronti degli atti con cui l’amministrazione comunale dell’alta valle, nel 2017, non le aveva rinnovato, né rilasciato ex-novo, l’autorizzazione edilizia necessaria per affiggere, su una parete cieca nei pressi del cinema (già “Palanoir”), un impianto pubblicitario.
La cifra rappresenta il compenso di un contratto pubblicitario, già interamente definito, che la ditta di Milano si è vista sfumare per l’impossibilità di continuare nell'affissione. I giudici amministrativi hanno, al tempo stesso, annullato il diniego di nulla-osta paesaggistico, il parere negativo di conformità urbanistico-edilizia (entrambi del maggio 2017) ed una comunicazione (del 9 ottobre dello scorso anno) partiti dal municipio ai piedi del Monte Bianco.
La “Externa SpA” aveva ottenuto in locazione la parete per sei anni, a seguito dell’avviso di istruttoria diffuso dalla partecipata comunale “Centro Servizi Courmayeur s.r.l.”, a decorrere dal 1° ottobre 2013. Si era quindi munita del titolo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica necessari ed aveva installato l’impianto. Alla scadenza del primo, l’azienda ne aveva chiesto il rinnovo, ricevendo un “no” dal Comune, che sosteneva come l’istanza fosse giunta dopo la perdita di efficacia del documento.
A quel punto, alla ditta milanese era rimasta la strada di richiedere una nuova autorizzazione, contando sul fatto di disporre di un nulla-osta dalla validità quinquennale, cioè sino a 2018 inoltrato. A tale domanda l’Amministrazione comunale aveva però addotto che, visto tra l’altro il nuovo piano generale degli impianti pubblicitari, lo spazio a suo tempo consentito non rientrasse più nei canoni perseguiti e risultasse “decontestualizzato rispetto al tessuto edilizio e al contesto paesaggistico tutelato circostante”.
Da qui, il ricorso della “Externa”. Nella sentenza pubblicata venerdì scorso, 4 maggio, i giudici amministrativi mettono nero su bianco che il diniego del nulla-osta paesaggistico (ma il ragionamento è esteso anche al parere negativo di conformità urbanistico-edilizia) “è assistito da una motivazione del tutto carente”. In sostanza, gli atti non spiegano “le ragioni per cui, pur essendo la ricorrente in possesso di un’autorizzazione” formalmente efficace “sino al 19 settembre 2018, si sia ritenuto necessario – oltretutto senza procedere a riesame o revisione di tale autorizzazione – il rilascio di un nuovo titolo”.
Inoltre, la motivazione "per cui l’impianto in contestazione non è stato ritenuto compatibile con il contesto vincolato è assolutamente generica”, rappresentata da “enunciati stereotipi inidonei a spiegare le ragioni specifiche per cui quell’impianto – oltretutto in passato favorevolmente valutato – fosse non più compatibile”.
Per il Tar, la ragione dei respingimenti delle istanze "è stata fornita successivamente dal Comune, attraverso i suoi scritti difensivi e con la nota del 9 ottobre 2017”. Tuttavia, quand’anche “si ammettesse la possibilità di ‘motivazione postuma’ dell’atto”, il collegio giudicante ritiene che i contenuti della stessa non siano idonei “a supportare efficacemente il diniego di autorizzazione paesaggistica”. Pertanto, ricorso accolto, atti annullati e risarcimento dei danni patiti (assieme a quattromila euro di spese di giudizio) a carico del Comune.