“I proventi derivanti dai capitali rientrati dall’estero spettano alla Regione”

In una sentenza dello scorso febbraio, la Corte costituzionale ha stabilito che la norma "si pone in contrasto con le disposizioni dell’ordinamento finanziario regionale". La questione era stata sollevata con un ricorso, nel febbraio 2015.
Il Palazzo della Corte Costituzionale
Cronaca

La legge dello Stato in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, emanata nel 2014 per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale, è incostituzionale nella parte in cui si prevede che le sue disposizioni si applichino alla Valle d’Aosta.

Lo ha stabilito la Suprema corte, con una sentenza dello scorso 23 febbraio. La questione di incostituzionalità era stata sollevata dall’Amministrazione regionale, con un ricorso presentato nel febbraio 2015.

In sostanza, la normativa – la n. 186 del 2014, appunto – fissa “procedure di collaborazione volontaria attraverso le quali i contribuenti possono spontaneamente definire, mediante il versamento di quanto dovuto, anche a titolo di sanzione, le violazioni” in materia di varie imposte, nonché “le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, con riferimento ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute anche all’estero”.

Il comma che l’Amministrazione regionale ha contestato, il numero 7, prevedeva che le entrate derivanti dall’attuazione di tali procedure, anche da parte dei contribuenti valdostani, affluissero ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato.

La tesi sostenuta nel ricorso era che la norma “devolvendo integralmente all’Erario le somme riscosse, violi l’autonomia finanziaria riconosciuta” alla Regione e modificabile solo con le procedure previste dallo Statuto. In particolare, per l’Amministrazione, la disposizione impugnata contrastava con quelle “dell’ordinamento finanziario regionale che attribuiscono alla Regione, se percepito nel suo territorio, il gettito delle imposte erariali sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché delle imposte sostitutive, il gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e – per nove decimi – il provento di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici”.

Sul punto, i giudici della Corte costituzionale hanno osservato in sentenza che “l’ordinamento finanziario della Regione autonoma Valle d’Aosta attribuisce integralmente alla stessa Regione il gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, delle relative imposte sostitutive, dell’IVA, nonché, per i nove decimi, quello di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, ‘percette’ nel territorio regionale”.

Pertanto, si legge ancora, il censurato comma della legge dello Stato “sottraendo alla Regione, in tutto o in parte, il gettito, ottenuto grazie alle procedure di collaborazione volontaria, di tributi erariali ad essa spettante, si pone in contrasto con le evocate disposizioni dell’ordinamento finanziario regionale che tale devoluzione prevedono”. Da lì, la dichiarazione di incostituzionalità del comma. I capitali fatti rientrare dai contribuenti valdostani, secondo le procedure definite dalla legge n. 186, andranno quindi alla Regione e non allo Stato.
 

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