Il Tar di Aosta dà ragione all’Amministrazione del Capoluogo, respingendo il ricorso promosso dalla Pulitori ed Affini S.p.A.. Il 21 giugno scorso il Comune aveva annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla ditta Pulitori e Affini dalla gara per la pulizia degli uffici comunali, basa d’asta 661 mila euro. La decisione dell’Amministrazione era scattata dopo che la seconda classificata, la Miorelli Service s.p.a., aveva sollevato dubbi sulla moralità professionale della vincitrice. In particolare i dubbi sollevati riguardavano una condanna per aggiotaggio subita da un suo ex amministratore e socio di maggioranza, nell’ambito del processo sulla "scalata della banca Antonveneta".
Il Tar ha dato ragione al Comune ricordando come: "Il dott. Enrico Consoli in data 23 maggio 2008 veniva condannato per il reato di aggiotaggio. In esito al Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2011 Consoli veniva invitato a rassegnare le proprie dimissioni, cui seguiva la nomina in data 9 febbraio 2011 di un nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione. Pertanto, essendo stato pubblicato il bando della procedura oggetto del presente contenzioso in data 7 ottobre 2011, l’anno di riferimento da considerare per le valutazioni prescritte ha iniziato il suo decorso a partire dal 7 ottobre 2010, ricomprendendo quindi anche l’ultimo periodo in cui il soggetto condannato ha rivestito la carica di amministratore dotato di poteri di rappresentanza."
Inoltre per i giudici di Aosta: "Il reato per cui è stato condannato il predetto amministratore è ‘un illecito di “market abuse” (recante lesione della tutela del “market egalitarism” o della “parità informativa”, premessa essenziale per la regolare formazione dei prezzi), che, se pure posto in essere dal soggetto (…) “a titolo personale”, non può non refluire, ad avviso del Collegio, sulla sua attività professionale di imprenditore e legale rappresentante di una società". Inoltre "Pur non avendo esso poteri di rappresentanza verso l’esterno, quindi, non può escludersi che, in tale situazione, la guida della società sia comunque rimasta in capo al soggetto condannato, con conseguente esclusione dell’affidabilità anche dell’impresa. Appare piuttosto intuitivo, infatti, che il socio in possesso di una tale, schiacciante, maggioranza di capitale, pur non avendo la possibilità, in punto di diritto, di impegnare l’impresa verso l’esterno, sia comunque il soggetto che, di fatto, determina la politica aziendale e ne guida l’attività”.
La società è stata quindi condannata a pagare le spese di giudizio in favore del Comune di Aosta nella misura di 2.500 euro.