Interdittiva antimafia, altro “no” del Consiglio di Stato alla “C.G.F.” di Gignod

La società aveva presentato ricorso al Presidente della Repubblica contro la revoca, operata dalla Regione in conseguenza dell’atto interdittivo del Questore, dell’autorizzazione ad esercitare l’autotrasporto di merci.
Cronaca

In parte improcedibile, in parte respinto. È il parere dei giudici della prima sezione del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Michele Furfaro, quale amministratore unico della società “C.G.F.” di Gignod. L’impugnazione riguardava la revoca alla ditta, operata nel luglio 2018 dalla Regione, dell’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore di merci su strada, nonché la sua cancellazione d’ufficio dall’apposita sezione regionale dell’albo degli autotrasportatori di cose.

Il provvedimento era stato assunto dall’amministrazione regionale quale conseguenza dell’interdittiva antimafia adottata il 13 settembre 2017 dal Questore di Aosta nei confronti della “C.G.F.”. Proprio il fatto che una precedente opposizione all’interdizione, sempre in via straordinaria dinanzi al Capo dello Stato, fosse ancora pendente era uno dei motivi del ricorso. Tuttavia, osservano i giudici nel parere odierno, quel pronunciamento – rappresentato dal rigetto, quindi dalla conferma dell’atto del Questore – è stato nel frattempo notificato all’impresa (alla fine dello scorso gennaio).

Tale esito fa venire meno la possibile “invalidità derivata” della decisione della Regione. Inoltre, per i magistrati del Consiglio di Stato, non è “sostenibile la tesi” del ricorrente secondo cui “nelle more della decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato”, l’amministrazione di piazza Deffeyes “non avrebbe dovuto e potuto procedere alla doverosa revoca delle iscrizioni, concessioni, erogazioni, ecc, accordate all’impresa gravata dal provvedimento interdittivo antimafia”.

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