Nel pianeta turistico e mediatico, non pochi hanno definito Skyway Monte Bianco – la funivia che da Courmayeur arriva ai 3.462 metri di punta Helbronner – l’ottava meraviglia del mondo. La Sezione di controllo per la Valle d’Aosta della Corte dei Conti, chiusa un’indagine sulla realizzazione dell’opera (svolta nell’ambito della verifica sulla gestione della società “Funivie Monte Bianco SpA” per il periodo 2011-2017), non suona altrettanto entusiasta. Nel documento conclusivo dell’analisi curata dal magistrato relatore Roberto D’Alessandro si legge dell’emergere di “molteplici profili di criticità” e “in qualche caso di sicura illegittimità”.
Per quanto ricostruito dalla Sezione, nella “fase prodromica all’esecuzione” dell’opera, inaugurata il 30 maggio 2015, non “è risultata l’effettuazione di alcuna verifica della capacità professionale dei soggetti esterni incaricati della progettazione”, la “cui selezione si è svolta su base esclusivamente fiduciaria”. Anche l’assegnazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire “non attraverso ‘affidamento diretto’”, ma seguendo le “ordinarie procedure di evidenza pubblica per la selezione del contraente”. Ad esse, la Regione, quale amministrazione aggiudicatrice, “era chiamata ad attenersi ogni qualvolta avesse registrato la necessità di rivolgersi al mercato”.
Una volta costruito l’impianto, poi, per l’individuazione del suo concessionario “era necessaria l’indizione di una procedura comparativa” (e non l’affidamento diretto alla “Funivie Monte Bianco”). Tale adempimento, secondo la Sezione di controllo era “prescritto dalla normativa comunitaria” e, ancor prima, dalla legge di contabilità dello Stato. Peraltro, il fatto che il soggetto individuato sia una società partecipata dalla Regione, ma alla quale “concorrono anche soci privati in modo quasi paritario”, non legittimava – per la Corte dei conti – l’affidamento diretto, avvenuto quindi “in violazione del quadro normativo nazionale ed eurounitario di riferimento”.
Un aspetto ritenuto non esattamente trascurabile nell’analisi, anche perché i magistrati contabili invitano a considerare che qualora la Commissione europea viene “a conoscenza di potenziali violazioni delle norme fondamentali per l’aggiudicazione di appalti pubblici, seppur non rientranti nell’ambito di applicazione delle relative, specifiche direttive, ‘procede alla valutazione della rilevanza dell’appalto per il mercato interno alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso’”. Al riguardo, una procedura d’infrazione può essere avviata dalla Commissione “solo nei casi in cui lo riterrà opportuno in considerazione della gravità delle infrazioni e delle loro ripercussioni sul mercato interno”.
Infine, “pur nella riconosciuta condizione di singolarità dell’impianto funiviario ‘Skyway’ (almeno a livello europeo)”, anche la stima del canone che la società concessionaria riconosce all’amministrazione “contiene elementi di valutazione non completamente condivisi” dal Collegio titolare dell’indagine che, oltre al relatore D’Alessandro, include il presidente Piergiorgio Della Ventura e con i consiglieri Franco Vietti e Sara Bordet. Oltretutto, osserva la Sezione, l’onere di concessione è stato “introdotto e richiesto solo dopo l’avvio dell’impianto”, oltre che “in epoca successiva all’inserimento” della verifica sulla “Funivie Monte Bianco” nel programma dei controlli della Corte dei Conti.
Alla luce degli esiti dell’indagine, la Corte ha formulato specifiche indicazioni, per cui resta in attesa delle conseguenti comunicazioni della società. Nel 2019, Skyway Monte Bianco ha realizzato un record d’incassi, raggiungendo gli 11,4 milioni di euro. L’onere di concessione annuale, comparso per la prima volta nel bilancio di quell’esercizio, ammonta a circa un milione di euro. Sugli stessi conti è stato applicato un importo “una tantum” di 3,4 milioni relativo alla concessione negli esercizi 2015-8. “Prelievi” conseguenti a una legge regionale del 2019, varata – agli occhi della Sezione – anni dopo che Skyway aveva iniziato a introitare (e a distribuire utili).