Pernice bianca e lepre variabile, confermato il divieto di caccia in Valle d’Aosta

Il Tar della Valle d'Aosta ha bocciato il ricorso promosso dal Comitato Regionale per la Gestione Venatoria e la Federazione Italiana della Caccia – Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
Lepre
Cronaca

La pernice bianca e la lepre variabile in Valle d’Aosta non si possono cacciare. Il Tar della Valle d’Aosta ha bocciato il ricorso promosso dal Comitato Regionale per la Gestione Venatoria e la Federazione Italiana della Caccia – Consiglio regionale della Valle d’Aosta.

Il divieto alla caccia delle due specie era arrivata dalla Giunta regionale nel luglio scorso in attuazione di una mozione presentata da Adu VdA e M5S e approvata a votazione segreta, nel novembre 2019 con almeno tre franchi tiratori fra i banchi della maggioranza.

L’atto dell’Assemblea regionale, in risposta alle richieste di alcune associazioni, veniva motivato “con lo stato critico delle due specie con rischio di estinzione in ragione del mutamento climatico, la scarsità di informazioni sull’attuale situazione quantitativa e qualitativa di tali specie, la scarsità del numero degli abbattimenti annuali da parte dei cacciatori e l’inesistenza di una giustificazione economica e sociale alla prosecuzione della caccia alle specie stesse in ragione dell’inidoneità di queste a creare situazioni di conflitto con le attività umane”.

Nel settembre scorso il Tar aveva bocciato la richiesta di sospensiva del Comitato Caccia, il quale dopo aver impugnato la decisione cautelare, aveva fatto dietrofront al momento della fissazione della camera di consiglio. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto comunque di entrare nel merito del giudizio, in quanto “il calendario venatorio è un provvedimento che viene reiterato periodicamente per la sua stessa natura e, quindi, permane l’interesse ad una pronuncia che potrebbe determinare un effetto conformativo in prospettiva del successivo atto che dovesse affrontare la medesima questione”.

I ricorrenti avevano contestato alla Giunta, in regime di prorogatio, il potere di emanare un atto di natura straordinaria e di limitare le specie cacciabili attraverso un atto amministrativo e non una legge.  “Non vi è dubbio che l’indicazione in via generale di quali siano le specie cacciabili è rimessa al legislatore nazionale e per la Valle d’Aosta al legislatore regionale munito in materia di potestà esclusiva,  – si legge nella sentenza – ma questo non significa che temporanee limitazioni al prelievo di alcune specie cacciabili non possano essere adottato con atto amministrativo”.

Il Comitato caccia contestava poi la mancanza di un’adeguata istruttoria che attestasse la necessità della limitazione. “Dalla lettura del provvedimento impugnato – la risposta del Tar –  emerge che la decisione contestata è stata adottata in aderenza alle indicazioni della mozione approvata in Consiglio Regionale tenuto conto anche del parere favorevole della Consulta faunistica regionale e dell’ISPRA”. Il Comitato Caccia ripota due studi per corroborare la non necessità della sospensione della caccia alle due specie.
“Tali pareri comunque evidenziano la necessità di approfondire gli studi sulle specie  cui è rivolta la prescrizione contestata – si legge ancora nella sentenza –  poiché i dati attualmente in possesso sono insufficienti; la Giunta, pertanto, in ossequio al principio di precauzione, ha sospeso la caccia alla pernice bianca ed alla lepre variabile per il tempo necessario per compiere tali studi considerando oltretutto che la pernice bianca è inserita nella lista delle specie minacciate in Italia.”

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