“L’esclusione dalla gara d’appalto è legittima, pertanto il ricorso deve essere in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile”. E’ arrivata ieri la sentenza del Tar della Valle d’Aosta, riguardo la richiesta formulata da parte del raggruppamento d’imprese Aimeri Ambiente srl e Sct Sorain Cecchini Tecno srl.
La società romana specializzata nella realizzazione di impianti per il riciclo e il trattamento dei rifiuti era stata esclusa dalla gara d’appalto per la costruzione del pirogassificatore perché il raggruppamento non aveva dimostrato “il possesso dei requisiti relativi al fatturato globale e al capitale sociale, nonché di avere svolto negli ultimi cinque anni una pluralità di servizi affini a quello previsto dall’intervento”.
Le motivazioni presentate dalla ricorrente non hanno convinto il Tar, che oltre a dichiarare inammissibile l’impugnativa, ha condannato il gruppo al pagamento delle spese legali sostenute dall’amministrazione regionale (4 mila euro) e dal RTI controinteressato (altri 4 mila euro).
Secondo l’esito dell’istruttoria tecnica, una sola RTI rimasta in gara, rispetto alle due iniziali, è composta da Noy Ambiente Spa, Rea Dalmine Spa, Valeco Spa, Gea Srl, Cogeis Spa e Ivies Spa.