Rumori e odori dall’isola ecologica a Courmayeur, coppia ricorre al Tar

Due abitanti in un immobile di vacanza si sono rivolti alla giustizia amministrativa rispetto al “degrado ambientale” derivante dalla raccolta rifiuti. I giudici hanno respinto la richiesta di ordinanza cautelare: “il servizio non può subire sospensioni”.
Il Municipio di Courmayeur
Cronaca

“Il servizio di gestione dei rifiuti in un comune ad alta frequentazione turistica come Courmayeur non può subire sospensioni, anche circoscritte e parziali, senza arrecare grave pregiudizio alla comunità residente e agli ospiti”. Lo scrivono i giudici del Tribunale Amministrativo della Valle d’Aosta nell’ordinanza con cui respingono la richiesta cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato avanzata dai due abitanti di un immobile di vacanza a Courmayeur.

I ricorrenti si sono rivolti alla giustizia amministrativa chiedendo di “adottare misure, anche cautelari, dirette a eliminare”, o subordinatamente “a ridurre in modo significativo”, le “emissioni e le immissioni, il degrado ambientale e ogni altro impatto pregiudizievole causato dal servizio di asporto dei rifiuti dai relativi contenitori collocati in prossimità” dell’abitazione ove trascorrono le vacanze.

L’impugnazione riguarda un atto che disciplina il servizio di raccolta dei rifiuti ai piedi del Monte Bianco ed è contro il Comune di Courmayeur e l’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, nonché la società “Quendoz Srl”, esercente il servizio. I ricorrenti chiedono, oltre alla piena tutela dei loro diritti, la condanna delle altre parti al risarcimento dei danni da loro subiti e in corso.

Per i giudici, “l’amministrazione riferisce che detto servizio pubblico è in corso di innovazione e modifica, anche allo scopo di eliminare definitivamente situazioni di degrado e di disagio dei residenti e degli ospiti, e ferme pertanto le misure organizzative e di gestione del servizio in loco (isola ecologica di via Puchoz) che in tal senso il Comune intimato sta assumendo onde far cessare dette situazioni”.

Nell’ordinanza si legge ancora che “nel bilanciamento degli interessi coinvolti nella vicenda, in assenza di un grave imminente danno alla salute dei cittadini”, deve “prevalere l’interesse pubblico primario al funzionamento del servizio pubblico di asporto e di gestione dei rifiuti per il quale sono in corso iniziative di miglioramento quantitativo e qualitativo, valutabili al termine della fase provvisoria prevista nel contratto di appalto con il raggruppamento gestore del servizio”.

Per i giudici, non sussistono quindi i presupposti per una tutela in fase cautelare (una sospensione dell’esecutività degli atti, in attesa della discussione del ricorso e, quindi, della decisione sul merito dello stesso). L’ordinanza è stata depositata negli scorsi giorni.

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