Segretari degli enti locali, la Consulta dice “no” a una norma regionale
E’ incostituzionale la modalità, straordinaria e temporanea, di iscrizione all’albo regionale dei segretari degli enti locali, introdotta dalla Regione con la legge n. 6 del 2022 (in occasione del primo provvedimento di variazione al bilancio dell’ente). Lo ha stabilito la Consulta, pronunciandosi – con una sentenza depositata ieri, lunedì 22 maggio – sul ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri risalente al luglio dello scorso anno.
Con l’impugnazione, l’avvocatura dello Stato sosteneva che l’articolo della norma impugnato – “inserendosi in un contesto normativo che già esonera alcune categorie di soggetti dal necessario superamento del concorso pubblico per segretari” e stabilendo “per costoro una ulteriore deroga, esimendoli anche dalla previa necessaria partecipazione ad alcuni specifici corsi di formazione” – avrebbe consentito “l’iscrizione all’albo regionale di soggetti rispetto ai quali non sarebbe ‘assicurata una procedura volta ad accertare […] la qualificazione professionale necessaria all’esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali”.
Ciò avrebbe determinato – si legge ancora in sentenza – un contrasto con i “principi costituzionali di imparzialità dell’azione amministrativa, di eguaglianza e parità di trattamento nell’accesso ai pubblichi impieghi, del concorso pubblico come strumento necessario per l’imparzialità amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico-specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche”, che rappresentano – per lo Stato – limiti alle competenze statutarie della Regione.
Secondo i giudici della Corte costituzionale, “nella situazione normativa data, l’esonero dei soggetti che non hanno superato lo specifico concorso segretariale dal corso di formazione e dal relativo esame finale previsto dal legislatore” regionale “rinnova ed aggrava la violazione dell’art. 97 della Costituzione”, perché “consente la diretta iscrizione all’albo (sia pur in via straordinaria) senza nemmeno il previo accrescimento delle loro capacità tecnico-professionali, che quel corso, secondo le previsioni dello stesso legislatore regionale, sarebbe indirizzato a ottenere”.