Statale 26, il progetto di riqualificazione può andare avanti

Il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione cautelare della sentenza con cui il Tar della Valle d'Aosta, lo scorso maggio, aveva annullato il provvedimento Anas relativo all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori, da 18,8 milioni di euro.
L'area dell'Università e di Cinelandia
Cronaca

Il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione cautelare della sentenza con cui il Tar della Valle d’Aosta, lo scorso maggio, aveva annullato il provvedimento Anas relativo all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori, da 18,8 milioni di euro, per riqualificare la strada statale 26, tra lo svincolo autostradale di Quart e il confine est di Aosta. E’ stata quindi accolta la richiesta dell’Anas. Per la discussione nel merito i giudici hanno fissato l’udienza pubblica del 3 novembre.

Nel maggio scorso il progetto di riqualificazione del tratto di Statale 26 compreso tra lo svincolo autostradale e il confine Est di Aosta era stato bloccato dal Tar di Aosta che aveva accolto nei giorni scorsi il ricorso promosso dalla società Black Oils.

La Black Oils è proprietaria dell’albergo e del campo da golf, nei pressi dell’aeroporto di Saint-Christophe, dove dovrebbe sorgere una nuova rotonda. Il terreno della società è parzialmente interessato, per un’estensione di oltre 7.000 mq, dal progetto esecutivo dei lavori che prevede inoltre l’allargamento della strada.

Secondo i giudici amministrativi il progetto andava sottoposto alla valutazione di impatto ambientale. Di diverso avviso il servizio di valutazione ambientale dell’Amministrazione regionale. "Nella motivazione di tale atto – ricorda la sentenza del Tar – non si rende conto di eventuali apporti istruttori degli enti e degli uffici consultati né si spendono valutazioni di merito in ordine all’impatto ambientale del progetto, ma ci si limita a dichiarare che esso non è assoggettabile a VIA in quanto già oggetto di esame congiunto in sede di procedura ai fini del raggiungimento dell’intesa”. Secondo i giudici l’atto del servizio di valutazione ambientale "è inidoneo a rendere conto delle ragioni della contestata esclusione, poiché fa contraddittoriamente riferimento alle valutazioni della stessa conferenza di servizi nell’ambito della quale era emersa la necessità di espletare la procedura di screening".

Inoltre il progetto andava sottoposto, secondo i giudici amministrativi, alla valutazione del rischio archeologico. Proprio il provvedimento dirigenziale che escludeva la procedura di Via, riportava la "segnalazione della struttura regionale competente in materia di valorizzazione dei beni culturali, della necessità di integrare la “documentazione prodotta attraverso la presentazione di elaborati specifici per la valutazione del rischio archeologico”. Il Tar ha quindi annullato il provvedimento del Condirettore Anas condannando la Regione e lo stesso ente nazionale, che hanno concorso all’adozione degli atti giudicati illegittimi, al pagamento delle spese processuali.

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