Il decreto, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 24 giugno scorso, per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa 'Prodotto di Montagna' è un “ulteriore passo nel percorso di valorizzazione dei prodotti e dell'attività dei nostri agricoltori che operano in un territorio complesso come quello montano, preservandolo e presidiandolo costantemente con il loro duro lavoro”.
A dichiararlo il Presidente ed il Direttore Regionale di Coldiretti Valle d'Aosta Giuseppe Balicco e Richard Lanièce che, in una nota, spiegano come ora si attendano “in tempi brevi, la conclusione definitiva dell'iter legislativo per valutare tutte le potenzialità di questo strumento”.
Il decreto prevede che l'indicazione di qualità 'Prodotti di montagna' può essere applicata ai prodotti ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati; derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone e derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
Riguardo ai prodotti di origine vegetale e dell'apicoltura l’indicazione può essere applicata ai prodotti dell’apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.
Per gli ingredienti, invece, il decreto è applicabile a prodotti quali erbe, spezie e zucchero utilizzati nei prodotti di origine animale e vegetale che possono anche provenire da aree al di fuori delle zone prettamente di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.