Entro il 21 novembre prossimo anche i lavoratori salvaguardati valdostani dovranno presentare, alla Direzione regionale del Lavoro della Valle d’Aosta, Ufficio territoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le istanze per l’accesso ai benefici previsti dal Decreto interministeriale del 1° giugno. Le domande saranno valutate in seguito da un’apposita Commissione che dovrà verificare la consistenza o meno dei requisiti necessari per l’accesso ai benefici in argomento.
In particolare il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 24 luglio 2012, riguarda:
– i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 – l’istituto dell’esonero si considera in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; (la domanda deve essere presentata presso la Direzione del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore).
– i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni; (la domanda deve essere presentata presso la Direzione del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore).
– i lavoratori per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa ai sensi dell’articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; (la domanda deve essere presentata presso la Direzione del Lavoro innanzi alla quale sono stati sottoscritti gli accordi).
– i lavoratori per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordo collettivo di incentivo all’esodo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, conv. in legge 24 febbraio 2012, n. 14. (la domanda deve essere presentata presso la Direzione del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore).
Le domande possono essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (patronati; consulenti del lavoro/dottori commercialisti), per l’ambito territoriale di competenza, alla Direzione regionale del Lavoro della Valle d’Aosta, preferibilmente all’indirizzo di posta elettronica dedicata: DirAosta.Salvaguardati@lavoro.gov.it o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R, ovvero all’indirizzo PEC: DRL.Aosta@mailcert.lavoro.gov.it.
Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: www.lavoro.gov.it è disponibile l’intera modulistica necessaria per la presentazione delle istanze e tutta la documentazione inerente alla procedura di accesso ai benefici.