La Regione risponde a Federconsumatori sullo sconto del 30% delle bollette energetiche

Il ricorso all’istituto del contributo regionale, con relativa richiesta, è risultato indispensabile per individuare i potenziali beneficiari senza coinvolgere le imprese di vendita. Tutte le richieste verso la PA sono soggette ad imposta di bollo.
Immagine di archivio
Economia

Le modalità applicative della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell’energia elettrica per le utenze domestiche), che prevedevano l’applicazione degli sconti in bolletta applicati dalle imprese di vendita dell’energia elettrica, sono state messe in discussione dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in occasione del procedimento di acquisizione del controllo delle Società Deval e Vallenergie.

Le eccezioni sollevate hanno riguardato la metodologia utilizzata per l’erogazione del beneficio, basata sul coinvolgimento delle imprese di vendita e conseguentemente sull’utilizzo dell’automatica riduzione in bolletta. Questa metodologia avrebbe pertanto causato, secondo la stessa Autorità, degli effetti distorsivi della concorrenza, a scapito delle imprese di vendita operanti fuori del territorio regionale.

Si è quindi dimostrato inevitabile perseguire il medesimo obiettivo dell’applicazione dello sconto attraverso una metodologia basata sull’intervento delle “imprese di distribuzione”, che dispongono delle reti di trasporto e che non operano in regime di concorrenza sul mercato elettrico, bensì in ragione di concessioni statali.

Pertanto, il ricorso all’istituto del contributo regionale, con relativa richiesta, è risultato indispensabile per individuare i potenziali beneficiari senza il coinvolgimento delle imprese di vendita dell’energia, stante la neutralità delle “imprese di distribuzione” nei confronti degli utenti (con i quali le stesse imprese non hanno alcun rapporto contrattuale). Ogni istanza rivolta alla pubblica amministrazione è, purtroppo, soggetta all’imposta di bollo, come stabilito dalla specifica normativa nazionale.

Lo sconto può essere applicato solo sulla “componente energia”, perché questa discende direttamente dalla disciplina del così detto “mercato libero”, mentre sulle altre componenti, che si riferiscono agli oneri di sistema, non è possibile intervenire poiché fanno parte del “mercato regolamentato”.
 

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte