Il Governo impugna la legge regionale sui maestri di sci

Secondo il Governo l'articolo 7 della legge regionale 34 del 11/12/2012 “eccede dalle competenze statutarie, in violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato".
Politica

Il Governo ha deciso oggi di impugnare la legge regionale n. 34 del 11/12/2012 “Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni”. Come spiega una nota dell’esecutivo nazionale la legge  contiene disposizioni in contrasto con i principi in materia di tutela della concorrenza e, pertanto, violano l’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

In particolare a finire sotto accusa è l’articolo 7 della legge che prevede "che l’esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell’Ue diversi dall’Italia è subordinato all’accertamento da parte della struttura regionale competente del possesso, anche sulla base dell’esperienza professionale maturata, di una idonea formazione professionale".

"Dal che si evince – si legge nel provvedimento –  che la professione di maestro di sci, ancorché temporanea, può essere esercitata da parte dei professionisti provenienti da Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, con "propri clienti", solamente previo accertamento da parte della struttura regionale competente dell’idonea formazione professionale, anche sulla base dell’esperienza professionale maturata. Detta disposizione, imponendo restrizioni all’accesso e all’esercizio della professione da parte di maestri di sci già abilitati in altri paesi membri dell’Unione Europea, sproporzionate rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti e, dunque, ponendo un ostacolo ingiustificato all’accesso ed all’esercizio di tale professione, eccede dalle competenze statutarie, in violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. Per questi motivi la norma sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione."

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