Regole più semplici per costruire pollai e ricoveri attrezzi

Oggi, giovedì 6 settembre, la Giunta regionale ha approvato i “criteri e le modalità per la realizzazione di strutture pertinenziali. Zublena: “Si risolve un problema molto sentito nelle aree rurali”.
Politica

Regole più semplici per costruire capanni, ricoveri per gli attrezzi e pollai. Oggi, giovedì 6 settembre, la Giunta regionale ha approvato i “criteri e le modalità per la realizzazione di strutture pertinenziali a servizio della residenza e delle attività agricole, anche non professionali”. “Si va così a riempire un vuoto normativo della legge approvata nel giugno scorso – ha detto l’assessore all’Ambiente, Manuela Zublena – e si risolve un problema molto sentito nelle aree rurali”.

I beni strumentali sono piccole strutture a servizio di fondi coltivati nelle zone agricole (zone territoriali di tipo E), con dimensioni inferiori a 20 metri quadrati. La loro realizzazione interessa i proprietari di terreni agricoli coltivati in proprio o in affitto. La delibera stabilisce le condizioni per poter realizzare queste piccole strutture e gli usi a cui sono destinate, distinguendo tra allevamento (pollai, piccoli ricoveri per animali quali le capre) e attività agricola (ricovero attrezzi e depositi di prodotti). Sono poi definite le tipologie costruttive da rispettare: altezze, coperture, materiali da utilizzare; allo scopo di inserire questi piccoli volumi nel paesaggio, è stato favorito l’uso del legno e, per gli edifici interrati, del pietrame per il fronte di accesso e la copertura in terreno vegetale.

Le strutture pertinenziali sono quelle a servizio degli edifici esistenti nei centri storici (zone A) e di quelli residenziali nelle zone agricole (zone E). La legge prevede la possibilità di realizzare queste strutture senza la necessità di un PUD e stabilisce che quanto definito nella deliberazione prevale sulle norme dei piani regolatori, limitatamente alle zone territoriali di tipo A ed E.
Le strutture pertinenziali devono essere a servizio di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 17/2012 (ossia il 25 luglio 2012), sono destinate al ricovero di attrezzi o al ricovero per la legna o suoi derivati e non possono avere una superficie maggiore di 10 metri quadrati.

Il titolo abilitativo richiesto per entrambe i tipi di edificazione è la SCIA edilizia.
Le modalità di realizzazione di queste strutture devono essere previste dai piani regolatori; il Comune potrà comunque individuare particolari tipologie costruttive e definire sottozone di piano regolatore (PRG) nelle quali non è ammessa la loro realizzazione. 

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