Contratti di un docente ripetuti, la Cassazione respinge il ricorso della Regione

Lo fa sapere lo Snals, che sottolinea come “la sentenza è innovativa” e apre “nuove strade per il riconoscimento dei lavoratori precari”. Il segretario Celi: “Ancora una volta, la Regione ha deciso di ricorrere a oltranza”.
La Corte di Cassazione.
Scuola

Pochi giorni fa, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione, contro una sentenza d’appello che riconosceva il risarcimento del danno per reiterazione dei contratti a tempo determinato a favore di un docente. Sulla vicenda giudiziaria interviene lo Snals, sindacato cui è iscritto l’insegnante.

“Il docente, ora assunto a tempo indeterminato, – spiega Alessandro Celi, segretario regionale dello Snals-Confsal della Valle d’Aosta, che si è avvalso del patrocinio dell’avvocato Sacha Bionaz, con la collaborazione, per l’ultimo grado di giudizio, dell’avvocata Maria Immacolata Amoroso  – aveva già visto riconoscere i propri diritti sia in primo, sia in secondo grando. Ancora una volta, la Regione ha deciso di ricorrere a oltranza, nonostante le motivazioni della Corte d’Appello di Torino fossero incensurabili alla luce della precedente giurisprudenza, aumentando così il costo delle spese di lite a carico dei contribuenti regionali”.

Per Celi, la “sentenza è innovativa”, perché “stabilisce che l’abuso lesivo dell’accordo quadro (sul lavoro a tempo determinato) si verifica qualora l’insegnante sia mantenuto in servizio senza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con la cedenza triennale prevista dalla legge, senza necessità di altra dimostrazione che quella dell’inosservanza dell’obbligo di concorso sancito dalla normativa”.

Secondo la Suprema Corte, “per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato l’amministrazione è tenuta a bandire correttamente i concorsi con cadenza triennale: tali concorsi devono essere idonei a consentire il conseguimento del bene della vita, costituito dall’immissione in ruolo. Tale idoneità non sussiste qualora le procedure concorsuali, pur bandite con la cadenza triennale prevista dalla legge, non consentano il conseguimento immediato delle immissioni in ruolo dei precari (ad esempio: siano riservate a docenti in possesso di abilitazione e non siano state precedute da procedure abilitanti)”.

Nella fattispecie – fa sapere lo Snals – l’insegnante, docente tecnico-pratico della scuola secondaria di secondo grado – ha ottenuto il riconoscimento del risarcimento del danno, nonostante nel corso del procedimento fosse riuscito ad ottenere il ruolo tramite procedura concorsuale. Tale aspetto era stato oggetto da parte della Regione, in tutti i gradi di giudizio.

Tuttavia, commenta il sindacato, “come emergeva chiaramente dai documenti di lite, anche la Cassazione ha confermato che: ‘La sentenza impugnata, che ha escluso l’efficacia sanante della stabilizzazione dell’insegnante, in quanto avvenuta all’esito di una procedura concorsuale su base meritocratica, accessibile anche a personale a tempo indeterminato, è dunque corretta”.

Motivazioni che, nella lettura dell’organizzazione sindacale, “dimostrano che lo Snals-Confsal della Valle d’Aosta, ancora una volta, ha aperto nuove strade per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori precari”.

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