Clima secco e vento, la Regione corre ai ripari. È stato decretato infatti oggi – lunedì 18 marzo – dal Presidente della Giunta Fosson lo stato di grave pericolosità d’incendio boschivo su tutto il territorio non innevato.
Il provvedimento si riferisce alle zone boscate e in quelle limitrofe ai boschi fino ad una distanza di 50 metri, con decorrenza immediata e sino al verificarsi di consistenti precipitazioni che riducano il livello di pericolo.
Tutto il territorio valdostano è comunque sottoposto alla tutela del Decreto e all’interno dei boschi ed a una distanza inferiore a metri 50 metri vieta a chiunque di accendere fuochi, abbruciare stoppie o altri residui vegetali, dar fuoco alle discariche di rifiuti e usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille.
L’atto vieta inoltre l’accensione di fuochi in zone incolte o ricoperte da vegetazione residua secca confinanti con i boschi, a una distanza inferiore a metri 50 da esse e al loro interno. In presenza di vento, poi, è fatto sempre tassativo divieto di accensione, anche se autorizzata a termini di legge.
I divieti del Decreto
Nel dettaglio – si legge in una nota dell’Assessorato Ambiente – fino alla cessazione dello stato di eccezionale pericolosità è vietato inoltre far brillare mine senza la preventiva autorizzazione da parte della Stazione del Corpo Forestale, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori sprovvisti di scarico di sicurezza nonché fornelli o inceneritori che producano favilla o brace, transitare con mezzi di trasporto dotati di motore a scoppio su strade di carattere agricolo o forestale entro le zone boscate, eliminare col fuoco i residui vegetali delle scarpate stradali, ferroviarie e d’altro genere, fumare nei boschi o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
Tutte le accensioni che non siano espressamente vietate per legge dovranno comunque essere preventivamente concordate con le Stazioni del Corpo Forestale e dovranno comunque essere tassativamente spente entro e non oltre le ore 11 antimeridiane.
L’importo delle sanzioni amministrative per i trasgressori può raggiungere la somma di 154 euro, fatta salva l’applicazione delle norme penali qualora l’accensione del fuoco determini situazioni di pericolo e/o danni a persone o cose.