Massofioterapisti, l’AIMFI fa chiarezza sulla professione

L'Associazione Italiana Massofisioterapisti interviene sulla questione affrontata da Aostasera.it, riguardante l’abusivismo sanitario, cercando di fare il punto sulla complessa normativa in materia.
Gli aderenti al protocollo d'intesa
Società

Pubblichiamo alcune precisazion inviate dall’Associazione Italiana Massofisioterapisti, cge interviene sulla questione affrontata da Aostasera.it, riguardante l’abusivismo sanitario.

Gentile direttore responsabile, le scriviamo a riguardo dell’articolo intitolato “Fisioterapisti valdostani uniti contro l’abusivismo sanitario” del 17/11/2011. Facciamo una premessa: il massofisioterapista è una professione sanitaria non riordinata presente nell’elenco delle professioni sanitarie riconosciute dal ministero della salute (http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInternaNoMenuSec.jsp?id=91&menu=elenco&lingua=italiano).

Onde evitare incomprensioni alla base di una normativa certamente non esemplare è comunque nostro dovere chiarire ciò che purtroppo non viene mai chiarito ovvero che il DPCM (ad oggi sub iudice) a cui fa riferimento, attiene ad un accordo Stato Regioni che ha voluto interpretare in maniera estensiva la legge 42/99 circa l’equivalenza (non equipollenza) per i soli titoli biennali conseguiti entro il 1999 .Ovviamente si tratta di equivalenza ai soli fini dell’esercizio professionale e non di titolo che invece resta un titolo accademico (fisioterapista) conseguibile solo attraverso il percorso universitario.

Codesta vicenda non ha nulla a che fare con il mancato riordino della professione del massofisioterapista che, ad oggi è professione sanitaria a sé e non ha mai visto alcun tipo di mutazione o novazione normativa poiché resta in vigore la sua stessa legge istitutiva ovvero la legge 403/71, alla quale si aggiunge il mansionario previsto dal DM 7 settembre 76 e dal DM 105 1997 (quest’ultimo, considerata la data, è la prova provata che già dopo il 1996 – anno in cui erroneamente si davano per soppressi i corsi-la professione era ancora in vigore attesa la necessità di aggiornare i piani di studio continuando a normarla).

Altra questione propedeutica alla comprensione della vicenda è l’assunto evidente che si tratta (fatto salvo modi e termini su esposti per il DPCM) di due professioni distinte ovvero del massofisioterapista e del fisioterapista. Entrambe le professioni svolgono funzioni riabilitative ma è ovvio che il massofisioterapista non approccia a trattamenti su soggetti neurologici, prerogativa questa del fisioterapista laureato, mentre può operare su soggetti con patologie di estrazione ortopedica e linfatica con l’ausilio di strumentazione adeguata. Fatte le dovute distinzioni la giurisprudenza di ultimo grado (Consiglio di stato 2011) In merito al profilo di massofisioterapista deve dirsi che i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie, sia pure con utilità minori e diverse dall’abilitazione diretta alla professione stessa (p.14).

In tale recentissima pronuncia, il Consiglio di Stato ha altresì affermato che non essendo intervenuto un atto di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, quella professione (e relativa abilitazione) è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione. Nella medesima pronuncia, peraltro, si ribadisce la piena operatività in materia del principio, peraltro di rango costituzionale del cosiddetto doppio canale di formazione tra formazione professionale regionale e quella statale, con conseguente indiscussa validità ed efficacia dei tioli di massofisioterapista, rilasciati in sede di formazione professionale.

Corte Costituzionale (sentenza n. 230 del 19.7.2011) In tale recentissima pronuncia, la Consulta dopo aver ribadito che, sulla base di una corretta interpretazione dell’art. 117 Cost., spetta solo alla legge dello Stato creare nuove professioni ed introdurre eventuali diversificazioni nell’ambito di figure professionali già esistenti riconosce piena operatività, validità ed efficacia alla citata legge n. 403/1971, con riguardo sia all’individuazione del profilo professionale del massaggiatore e massofisioterapista, che al relativo titolo di studio e percorso formativo.

Non già le sentenze di primo grado o le circolari hanno evidenziato chiaramente che sussistono entrambe le professioni e che il massofisioterapista altro non è che una professione vera e propria seppur di estrazione professionale poichè non oggetto di riordino; il tutto nonostante la legge 43/2006 che ha elencato le professioni con obbligo di titolo accademico. In buona sostanza non essendo stata esplicitamente soppressa o riordinata, la professione resta configurata nei termini del vecchio ordinamento con la conservazione dei relativi corsi di formazione e tantomeno, detti corsi, sono stati attribuiti , dallo stesso CDS all’esclusivo appannagio dei soggetti non vedenti poichè si parla appunto di professione toutu court e non di professione esclusiva.

Ciò che fa inutile scalpore è la dicitura di "professione" ma diversamente non potrebbe essere poichè la stessa legge 403 la reputa tale e lo stesso cds in piu’ sentenze lo conferma supportato a pieno titolo poi dai giudici delle leggi. Ad oggi lo stesso Ministero della Salute ne ha dovuto prendere atto dopo qualche dubbio sorto in merito che ha visto, come è noto, la divulgazione della circolare del Ministro Fazio che comunque ammetteva il rango di professione ma che, alla luce delle assolute novità giurisprudenziali, ha dovuto lasciare spazio alle evidenti conseguenze ovvero la pubblicazione nell’elenco delle professioni il 10 ottobre 2011. Restando nel rispetto delle norme vigenti e delle sole sentenze definitive e della categoricità della pronuncia della Corte Costituzionale, ogni interpretazione su mansioni o riprofilazioni o attribuzioni qualitative differenti del massofisioterapista restano di natura vessatoria e non conformi alla legge o reinterpretative della giurisprudenza, anche se si stesse parlando di circolari atteso che ogni cittadino deve ottemperare alle leggi ed alle sentenze di ultimo grado che riassorbono qualsivoglia autonoma interpretazione funzionariale.

In più di un’occasione siamo intervenuti in materia con svariate autorità delle quali comprendiamo la pregressa e giustificabile perplessità in una vicenda tanto complessa ma quando lo stesso ministero pubblica la figura e i magistrati hanno confermato a pieno titolo la sua legittimità riteniamo che ad oggi non vi possano essere ulteriori interpretazioni lesive dei colleghi regolarmente abilitati con legittime delibere regionali autorizzative dei corsi. La questione della formazione regionale è l’ultimo punto che vogliamo chiarire: essendo una professione non riordinata è soggetta alla normativa autorizzativa regionale ma su legittimazione di norma statale (legge 403 71 ancora in vigore) poichè la formazione professionale ai sensi e per gli effetti del titolo V della Costituzione è competenza delle Regioni che non fanno altro che organizzare corsi sulla base della norma dello Stato senza per questo incorrere nell’errore di creare un profilo professionale sanitario che non sarebbe di loro competenza; infatti le regioni che autorizzano detti corsi non autorizzano illecitamente una professione sanitaria nuova ma una mai soppressa, quindi ancora in vigore, che lo Stato non ha voluto delegare a formazione universitaria.

Poichè le sentenze del CDS e dell’Alta Corte sono postume alla legge 43/2006 è evidente che i giudici reputano codesta professione ancora legittima e pienamente esercitabile oltre che oggetto di formazione lecita. Il Ministero ne ha dunque preso atto allineandosi doverosamente a tutela dei cittadini ma anche di migliaia di lavoratori spesso oggetto di interpretazioni che hanno creato solo danni alle loro stesse famiglie e alla loro dignità di professionisti. Dopo la pubblicazione nell’elenco delle professioni sanitarie suggeriamo sempre di accettare senza particolari stupori, l’elenco delle professioni e di attenersi alla normativa vigente circa le mansioni senza né togliere né aggiungere nulla che espressamente la legge e solo legge già preveda. Purtroppo, a onore del vero, sussistono associazioni che occultano o non divulgano codeste informazioni per motivi a noi ignoti quindi vogliate farne tesoro divulgandole il più possibile dopo averle tranquillamente verificate.

Segreteria AIMFI

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte