Il Tribunale delle Imprese di Torino ha dato, di fatto, il via libera all’organizzazione del 4K Alpine Endurance Trail, respingendo, il 27 luglio scorso, il reclamo avanzato dalla società sportiva VdA Trailers. I contenuti dell’ordinanza firmata dal giudice estensore Gabriella Ratti e dal presidente Silvia Vitrò però vanno letti e possono rivelare anche qualche curiosità.
Di fatto i magistrati non vedono “concorrenza sleale” nell’organizzazione di due gare simili in periodi ravvicinati, anche se “è indiscusso che organizzare due manifestazioni del tutto analoghe, sostanzialmente sugli stessi percorsi e a distanza di pochi giorni, sia – come ha ben detto il GD- chiaramente inopportuno e pregiudizievole per gli interessi delle parti in causa, per il territorio regionale e per gli sportivi ma, di per sé, l’organizzazione di una manifestazione concorrente non costituisce un atto illegittimo o concorrenzialmente illecito” scrivono i giudici nell’ordinanza.
E non solo: la concorrenza sleale non sta tanto nell’organizzazione di una gara simile, quanto nell’usare comportamenti che potrebbero boicottare la gara. E qui l’ordinanza del Tribunale delle imprese fa qualche esempio. “Si tratta, fra gli altri e in particolare – si legge nel documento – della e-mail 26.5.2016 del Sindaco di Cogne con il quale viene negata a VDAT l’uso delle strutture comunali abitualmente utilizzate per l’allestimento della fondamentale “base vita” del Tor des Géants e del diniego della Protezione Civile – dipartimento della Regione Valle d’Aosta – relativamente alla richiesta di utilizzo delle frequenze radio abitualmente e tradizionalmente utilizzate per il Tor des Géants”. Insomma, la Regione non potrà negare il supporto della Protezione Civile o l’impegno dei soggetti necessari abitualmente utilizzati per la manifestazione di VDAT.
Scrivono ancora i giudici del Tribunale delle imprese: “Sono queste (e non il 4K in sé) le condotte concorrenzialmente illecite che potrebbero essere addebitate alla resistente, ma si tratta di condotte che (come altre analoghe) sono già state inibite con l’ordinanza reclamata e che, se verranno concretamente poste, troveranno sanzione”.