Masterdata fuori dalla Cittadella per 8500 euro di cartelle esattoriali non pagate

Per Masterdata l’esiguità del debito e l’ignoranza rispetto l’esistenza dell’inadempimento al momento della presentazione dell’offerta per la gara d’appalto non dovevano pregiudicare la partecipazione all’affidamento della Cittadella.
Uno scorcio della Cittadella dei giovani
Cronaca
Masterdata srl è uscita dalla gestione della “Cittadella dei Giovani” a causa del mancato pagamento di quattro cartelle esattoriali del valore complessivo di 8580 euro circa, che hanno determinato la causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affindamento dell’appalto. E’ quanto si evince dalla determinazione del Comune di Aosta pubblicata ieri, 17 febbraio.
L’uscita della società di Ezio Magliano dal raggrupammento ha permesso comunque all’Ati di mantenere la gestione della Cittadella. Dagli atti risulta che il parere richiesto all’Ufficio Assistenza e Tutela legare del Comune evidenziava che “la presunta violazione avrebbe dovuto comportare sul piano amministrativo la necessità di intervenire attraverso la revoca dell’aggiudicazione all’ATI Undicicento, secondo alcune recenti sentenze del Consiglio di Stato”. Nei dieci giorni successivi alla contestazione Masterdata ha presentato le controdeduzioni e fatto chiarezza sulla sua posizione, affermando che le presunte contestazioni non dovevano essere considerate causa di immediata esclusione dalle procedure di gara, appoggianosi anche ad una sentenza del TAR del Trentino Alto Adige e ad altre sentenze che le davano ragione.

Per Masterdata srl inoltre il fatto di non essere a conoscenza del debito, al momento della presentazione dell’offerta per la gara d’appalto, e data l’esiguità dello stesso, sono da ritenersi “motivazioni ostative alla revoca dell’aggiudicazione”.
Con la successiva uscita di Masterdata dall’ATI il Comune di Aosta ha ritenuto che le due società “3Bite” e “CTI” (con quote ora rispettivamente del 30 e 70%) soddisfano comunque i requisiti di capacità finanziaria ed economica, tecnica e di ordine generale richiesti dal disciplinare di gara. A sostegno della decisione del Comune vi sono recenti pronunce di Tar regionali che confermano la possibilità anche in pendenza di gara, di recesso di una delle imprese del raggruppamento, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione e qualificazione in campo alle imprese rimanenti.

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