Contributi comunitari revocati all’Unité Grand Combin, due condanne della Corte dei Conti

Il risarcimento, da 50mila euro ciascuno, è posto dai giudici a carico di Patrizia Mauro, al tempo dirigente dell’ente, e di Luigi Cortese, allora professionista incaricato dall’Unité. La vicenda ruota attorno a programmi comunitari dal 2015 al 2021.
La Corte dei Conti di Aosta
Cronaca

Si è concluso con una condanna al risarcimento il giudizio alla Corte dei Conti su alcuni finanziamenti revocati all’Unité des Communes Grand-Combin nell’ambito dei programmi comunitari Fesr, Feasr e Fse. Nei confronti di Patrizia Mauro, al tempo dirigente dell’ente, e di Luigi Cortese, in qualità di professionista incaricato dell’ausilio nella progettazione e gestione di progetti di finanziamento nel programma transfrontaliero Italia-Svizzera, la Procura avanzava una contestazione di danno erariale complessivo da un milione e 112.005,75 euro, ma i giudici hanno deciso per 50mia euro ciascuno.

Nella sentenza si legge infatti che “non potendo procedersi a una valutazione analitica e precisa, occorre inevitabilmente procedere secondo il criterio equitativo”. I fatti risalgono al periodo tra il 2015 e il 2021, dopo che – a seguito di alcuni controlli dell’Unione europea – erano state avviate le procedure per il recupero di contributi già ottenuti dall’ente.

Al riguardo, i giudici della Sezione giurisdizionale scrivono che “a parere del collegio deve ritenersi certa l’esistenza delle irregolarità e criticità che hanno reso illegittime alcune spese rendicontate, determinando la parziale revoca dei finanziamenti comunitari a danno dell’Unité dei comuni Valdostani Grand Combin”.

Cortese era affidatario (con un contratto di appalto del 24 luglio 2008) dell’appalto di servizi per la realizzazione del Piano integrato territoriale, oltre ad alcuni progetti attuativi: quella del suo studio era stata l’unica disponibilità pervenuta alla procedura esperita dall’Unité.

A proposito della condotta della dirigente Mauro, il collegio ritiene “inammissibile”, da parte di “un funzionario di ordinaria preparazione giuridica, la predisposizione di un bando di gara e la sua successiva gestione in modo tale da attribuire al medesimo soggetto importi di così rilevante significatività al di fuori di una procedura trasparente e concorrenziale, e ciò attraverso la predisposizione di clausole, e oggetto del bando, del tutto generiche ed indeterminate”.

D’altro canto, continua la sentenza, “non può revocarsi in dubbio l’inescusabile negligenza del convenuto Cortese il quale, da esperto del settore dei finanziamenti pubblici, non poteva non essere a conoscenza della doverosità di una procedura aperta per il conferimento di tutti i successivi contatti”.

All’udienza dello scorso 26 novembre, i difensori dei due chiamati in giudizio (l’avvocato Fabrizio Callà per Mauro e il legale Piercarlo Carnelli per Cortese) avevano respinto le accuse sostenendo che la finanza pubblica sia un concetto allargato, per cui se i fondi comunitari revocati ad un ente tornano allo stesso, che li alloca ad altre iniziative, non può esserci configurazione di un danno erariale. A ciò, la difesa Cortese aveva aggiunto la sottolineatura del fatto che il professionista fosse un appaltatore, non un decisore (qualità in capo ad altri organi dell’ente). La sentenza è stata depositata nelle scorse settimane.

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