L’Usl della Valle d’Aosta non dovrà più risarcire i danni alla ex educatrice, V.P., dell’asilo nido gestito aziendale, né sostenere l’onere delle spese di giudizio, così come aveva previsto la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Aosta nella causa civile intentata dalla stessa ex dipendente. La Corte d’Appello di Torino ha accolto infatti, nell’udienza del 13 marzo scorso, il ricorso presentato dall’Azienda USL della Valle d’Aosta. La Corte d’Appello ha integralmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’Azienda a risarcire i danni alla Sig.ra V.P. a seguito della ritenuta illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con la stessa nel periodo 14 marzo 2005 – 15 ottobre 2008, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
