Le associazioni di categoria si erano battute per avere una legge che impedisse l’apertura di centri commerciali e megastore nei centri storici. La legge regionale 5 del 2013, nata dopo un lungo iter in accordo con Confcommercio e Confesercenti, è stata nei giorni scorsi bocciata dalla Corte Costituzionale che ha accolto il ricorso del presidente del Consiglio dei ministri.
In particolare la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2 della legge regionale che attribuiva alla Giunta regionale il compito di individuare, sentite le associazioni delle imprese, gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, tenendo conto anche dell’interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all’accessibilità e alla convenienza dell’offerta.
Secondo i giudici infatti la norma incide sulla materia della «tutela della concorrenza» spettante alla competenza esclusiva del legislatore statale. Allo stesso modo la Consulta ha bocciato l’articolo 7 che disciplina le medie e grandi strutture di vendita. In particolare viene dichiarato incostituzionale il comma 4 che prevede che per le sole strutture con superficie di vendita complessiva superiore a 1.500 metri quadrati, l’autorizzazione rilasciata, nel rispetto delle determinazioni assunte nel piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico è subordinata al parere della struttura regionale competente in materia di commercio.
Cassato anche l’articolo 11 che che vietava l’apertura e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita nel centro storico.
Secondo i giudici l’articolo censurato, nel vietare con legge l’apertura e il trasferimento nei centri storici delle grandi strutture di vendita, preclude del tutto e a priori detta possibilità. Tale divieto, proprio per la sua assolutezza, costituisce una limitazione alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali e viene ad incidere «direttamente sull’accesso degli operatori economici al mercato e, quindi, si risolve in un vincolo per la libertà di iniziativa di coloro che svolgono o intendano svolgere attività di vendita» (sentenza n. 38 del 2013).
Infine è stato dichiarato incostituzionale l’articolo 4 nella parte in cui "esclude l’attività di commercio su area pubblica" dal non rispetto "di orari di apertura o di chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infrasettimanale".
