Rigettando nel merito il ricorso presentato dalla società, il Tar della Valle d’Aosta ha confermato l’interdittiva antimafia del Questore nei confronti della “Fly Cars Srls”, azienda di autonoleggio con sede legale ad Aosta. Il pronunciamento, pubblicato ieri martedì 11 gennaio, giunge dopo che la giustizia amministrativa, nello scorso luglio, aveva già negato la sospensione cautelare del provvedimento (emesso il 31 marzo dell’anno scorso) chiesta dall’amministratore unico della ditta.
Nella sentenza (la causa era stata discussa in udienza lo scorso 16 novembre) si legge che “tutti gli elementi richiamati nel provvedimento impugnato costituiscono certamente un serio quadro indiziario sufficiente” a “supportare l’interdittiva che, ha finalità di prevenire una condotta penalmente rilevante e non di sanzionarla”. Gli elementi evidenziati nell’atto risultano quindi adeguati a sorreggere “il giudizio prognostico circa la condizionabilità della società da parte dell’associazione mafiosa”.
Dagli accertamenti svolti dal Gruppo Interforze Antimafia, organismo competente per la vigilanza contro la criminalità organizzata, era emerso che l’aver basato formalmente l’attività in Valle (assieme al deposito di segnalazioni certificate per l’inizio dell’attività in altre tre località, tra Lombardia e Calabria) avesse carattere fittizio, motivato dalla volontà di eludere eventuali controlli antimafia. Gli accertamenti hanno inoltre restituito un contesto di relazioni familiari e personali del titolare con soggetti noti alle forze dell’ordine.
I magistrati ricordano, nel motivare il verdetto, che ai fini dell’adozione dell’interdittiva “occorre, da un lato, non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali” sia “deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata” e, dall’altro, “detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri”.
“La norma, – scrivono i giudici – non richiede che ci si trovi al cospetto di una impresa “criminale”, né si richiede la prova dell’intervenuta “occupazione” mafiosa, né si presuppone l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell’impresa sospettata”. E’ sufficiente che “dalle informazioni acquisite tramite gli organi di Polizia si desuma un quadro indiziario che, complessivamente inteso”, ma “comunque plausibile”, sia “sintomatico del pericolo di un qualsivoglia collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata”.