Incostituzionale. La Consulta ha bocciato l’aticolo 19, comma 1, lettera b della legge 3 del 2013, "Disposizioni in materia di politiche abitative". Nel maggio del 2013 lo Stato aveva impugnato nelal legge e in particolare il requisito della residenza in Regione da almeno otto anni, anche non consecutivi, per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.
Secondo la Corte costituzionale questo requisito "determina un’irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell’Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri, sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l’accesso alla procedura per l’ottenimento di un alloggio". Spiegano i giudici costituzionali: "Quanto ai primi, risulta evidente che la norma regionale in esame li pone in una condizione di inevitabile svantaggio in particolare rispetto alla comunità regionale, ma anche rispetto agli stessi cittadini italiani, che potrebbero più agevolmente maturare gli otto anni di residenza in maniera non consecutiva, realizzando una discriminazione vietata dal diritto comunitario". Sui cittadini di Paesi terzi, scrive invece la Consulta "la previsione di una certa anzianità di soggiorno o di residenza ..potrebbe trovare una ragionevole giustificazione nella finalità di evitare che detti alloggi siano assegnati a persone che, non avendo ancora un legame sufficientemente stabile con il territorio, possano poi rinunciare ad abitarvi, rendendoli inutilizzabili per altri che ne avrebbero diritto, in contrasto con la funzione socio-assistenziale dell’edilizia residenziale pubblica. Tuttavia, l’estensione di tale periodo di residenza fino ad una durata molto prolungata, come quella pari ad otto anni prescritta dalla norma impugnata, risulta palesemente sproporzionata allo scopo ed incoerente con le finalità stesse dell’edilizia residenziale pubblica in quanto può finire con l’impedire l’accesso a tale servizio proprio a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficoltà e disagio abitativo, rientrando nella categoria dei soggetti in favore dei quali la stessa legge della Regione Valle d’Aosta dispone l’adozione di interventi, anche straordinari, finalizzati a fronteggiare emergenze abitative.".