Sarà che al centro del dibattimento non vi era la ricostruzione dei fatti, quanto aspetti prevalentemente tecnici, sarà che era la prima discussione tenutasi con il nuovo rito (frutto di modificazioni legislative recenti), ma l’udienza in programma per stamane alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti si è risolta in meno di mezz’ora.
Sul banco degli imputati (per quanto assente in aula e rappresentato dal difensore, l’avvocato Claudia Pizzurro) era Sergio D’Oca, oggi ventisettenne. I fatti risalgono al 29 giugno 2011: l’uomo, militare del Centro Addestramento Alpino di Aosta, è in servizio alla guida di un “Ducato” dell’Esercito, sull’autostrada Milano-Venezia.
Ad un certo punto, intraprende una manovra di sorpasso di un tir, ma un’autovettura davanti a lui frena improvvisamente: il furgone finisce con il tamponarla. Nessun danno alle persone, solo ai mezzi. La pattuglia della Polizia stradale intervenuta per i rilievi non ravvisa, a fronte della dinamica riscontrata, la necessità di provvedimenti a carico del conducente del “Ducato”.
L’auto urtata viene risarcita dalla compagnia assicurativa dell’Esercito. Restano 4413 euro di danni sul furgone. Visti gli atti, la Procura ragionale della Corte ravvisa che la manovra di sorpasso effettuata, con violazione al codice della strada rappresentata dal “mancato rispetto della distanza di sicurezza”, costituisca “colpa grave” da parte del militare e lo cita in giudizio per il recupero della somma.
Nell’udienza di stamane, il procuratore Roberto Rizzi non pone l’accento sui fatti, ma su due aspetti di carattere tecnico: “esistono vizi procedurali, o la colpa grave?”. Secondo il magistrato inquirente, i primi, se ci sono, non hanno comunque impatto sul procedimento, mentre la seconda è rappresentata dall’aver tentato un sorpasso azzardato (a causa della visuale non completamente sgombera, visto il tir che la limitava in parte). L’accusa, in ragione della giovane età del conducente all’epoca del sinistro (22 anni) e della modesta anzianità di servizio al tempo (nemmeno due anni), non si è comunque opposta all’esercizio, da parte del collegio, del potere di “riduzione del danno”.
Di avviso totalmente diverso l’avvocato Pizzurro, per il quale i vizi procedurali hanno inficiato eccome il procedimento (“il mio assistito non è stato coinvolto nelle indagini, né ha avuto modo di visionare il mezzo e verificarne la manutenzione”), finendo persino con “l’assumere valore probatorio”.
Inoltre, per il difensore, la giurisprudenza, cioè le sentenze esistenti su casi analoghi (ne è stata citata una riguardante un equipaggio della Polizia della Questura di Aosta), anche nei casi di tamponamento non vedono la “colpa grave” dell’imputato. La conclusione dell’avvocato è quindi stata una richiesta di totale assoluzione e, “solo in subordine”, di “forte riduzione del danno” contestato. La decisione della Corte sarà nota nelle prossime settimane.