Il bando affitti 2018 della Regione è discriminatorio: la pronuncia del Tribunale di Torino
La condotta tenuta dalla Giunta regionale presieduta dalla leghista Nicoletta Spelgatti nel dicembre 2018, lanciando un bando affitti che prevedeva una revisione dei criteri per la concessione dei contributi rispetto al passato, è di “carattere discriminatorio”. Ad accertarla e dichiararla tale è la prima Sezione civile del Tribunale di Torino, cui si era rivolta – facendo causa all’ente pubblico, rispetto alla delibera che disciplinava gli aiuti economici – l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, con l’appoggio di Rete Antirazzista della Valle d’Aosta.
Quattro requisiti “bocciati”
Quattro, in particolare, i requisiti “bocciati” dal giudice Silvia Vitro nell’ordinanza di 21 pagine di ieri, martedì 21 giugno, che culmina nell’ordine alla Regione di “riaprire il bando in questione” (o, se le misure fossero già state distribuiti, “di emettere nuovo bando integrativo del precedente con stanziamento di somma pari almeno ad un terzo di quella precedente), apportando le modifiche segnalate. Il primo è la limitazione dell’accesso al contributo locazione, laddove si tratti di cittadini extracomunitari, solo a coloro che hanno ottenuto un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.
Una previsione che, per il magistrato, “preclude l’accesso al contributo proprio alle categorie più bisognose”. Oltre al profilo discriminatorio, tale requisito nemmeno “appare rispondere ad un criterio di ragionevolezza” e il nuovo bando dovrà consentire l’accesso alla richiesta di contributo “anche ai cittadini extracomunitari titolari di uno qualunque dei regolari permessi di soggiorno in Italia”.
Le proprietà all’estero “non rilevanti”
Quanto alla prescritta “assenza di diritti di proprietà” su “immobili ad uso abitativo ubicati all’estero”, il giudice annota che se lo scopo dell’iniziativa regionale è “aiutare chi si trovi nelle situazioni di bisogno individuate dalla legge a mantenere un alloggio adeguato nel luogo di residenza nella regione”, tale disposizione “non appare rilevante”, sia perché “la proprietà di immobile all’estero non risolve di per sé il problema abitativo della famiglia bisognosa in Italia”, sia perché non “costituisce univoco parametro” sulla “situazione patrimoniale migliore del richiedente”.
Nel contempo, il fatto che il bando 2018 non esentasse da tale aspetto i cittadini extracomunitari titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario è fonte di discriminazione, perché costoro “non hanno con evidenza la possibilità di tornare nel loro Stato d’origine o provenienza e trarre dall’immobile ivi situato le utilità necessarie”. Pertanto, nella futura revisione del bando, andranno sottratti a tale requisito.
Documentazione consolare? Onere solo per stranieri
Esaminando poi la necessità di dimostrare, da parte dei cittadini stranieri (sia di Stati dell’Unione europea, sia all’esterno di essa), l’assenza di “proprietà di destinazione abitativa ubicata all’estero”, attraverso documentazione “rilasciata dal competente Stato estero” corredata “da traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare”, l’ordinanza osserva come tale onere aggiuntivo sia imposto solo ai richiedenti stranieri e che tale prescrizione vada corretta consentendo l’accesso alla richiesta di contributo di cittadini comunitari ed extracomunitari “alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani”.
La residenza prolungata: distinzione arbitraria
Infine, la necessità (per tutti i richiedenti) della residenza di quattro anni nella Regione non risulta rispettosa “dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza”, in quanto “introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari”, dal momento che non vi è “alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale”. Ai cittadini stranieri va quindi consentito di richiedere il contributo affitto “senza che siano previsti requisiti di permanenza protratta nella Regione”.
La reazione di Asgi e Rete antirazzista
Per effetto dell’ordinanza, la Regione dovrà pagare all’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di revisione del bando (a decorrere dal 30esimo giorno successivo alla notifica), oltre a rimborsarle le spese processuali, liquidate in 15mila euro. Asgi e Rete Antirazzista della Valle d’Aosta sottolineano di aver “inutilmente segnalato alla Regione, prima di agire in giudizio”, non solo “che l’illegittima esclusione costituiva un ingiustificato ostacolo all’integrazione dei cittadini stranieri”, ma anche che “rischiava di determinare un danno alla corretta gestione delle finanze pubbliche”.
“La segnalazione – evidenziano le due associazioni – non è stata ascoltata e ora l’onere del nuovo bando ricadrà necessariamente sulla sola Regione, che non potrà più avvalersi dei fondi statali del 2018, ormai esauriti e che è l’unica responsabile della introduzione dei requisiti discriminatori”. Ora, si conclude il comunicato, “tutti gli stranieri che nel 2018 si trovavano nelle ulteriori condizioni previste dal bando (alloggio in locazione, ISEE inferiore a 12mila euro) potranno presentare domanda e ottenere il contributo”.