Ferme e immediate le repliche e le dichiarazioni dell’assessore regionale Pastoret che in una lunga nota spiega :“Per quanto riguarda l’impugnativa dell’articolo 8 – precisa Pastoret – il ricorso contraddice infatti la stessa legge quadro dello Stato 8 marzo 1991, n. 81 che individua le scuole di sci come unica modalità di esercizio della professione alternativa allo svolgimento in forma autonoma e che prevede espressamente che la scuola di sci sia deputata a raccogliere tutti i maestri operanti in una stazione invernale”. L’assessore evidenzia poi che “Contrariamente a quanto affermato dal Consiglio dei Ministri non è stato posto un limite all’apertura delle scuole di sci, ma è stato elevato un requisito numerico minimo, già preesistente e variabile a seconda delle dimensioni dei comprensori che non impedisce la nascita e la coesistenza di più scuole, ma determina la necessità di avere un organico congruo per poter operare”.
“La Regione, che autorizza, con decreto dell’Assessore l’apertura delle scuole di sci – continua Pastoret – ha riaffermato il proprio dovere di tutelare la salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità degli utenti che, allorquando si rivolgono ad una scuola di sci hanno il diritto di vedersi attribuire servizi e prestazioni professionali omogenei, all’altezza delle loro richieste e delle loro aspettative ed a far salve queste esigenze concorre l’Associazione Valdostana maestri di Sci che assicura attraverso le scuole di sci o le prestazioni dei liberi professionisti detti requisiti”.
Rispetto all’impugnazione dell’art. 7, l’assessore competente parla di atto "censurabile e improvvido" e precisa: “Esso si limita, infatti, a chiarire quanto già contenuto nella vecchia legge, e non si discosta da analoghe od uguali disposizioni di legge di altre regioni e della stessa quadro dello Stato”. Per Pastoret sulla questione ci sarebbe stata, inoltre, una valutazione superficiale, poco approfondita “figlia anche di pressioni esterne che hanno dato il loro contributo alla decisione assunta dal Consiglio dei Ministri”.
A prendere posizione sull’accaduto anche Giuseppe Cuc, Presidente dell’Associazione regionale dei Maestri di sci “Difendiamo l’impianto della legge approvata dal Consiglio regionale – si legge in una nota – la norma è ancora valida e resta uno strumento indispensabile per regolare la professione di maestro di sci in Valle d’Aosta”. “In particolare – sottolinea Cuc – viene rilevata l’illeggitimità costituzionale per l’articolo 7 sulle modalità di svolgimento dell’attività di maestro. In realtà questo articolo è stato ricalcato da quanto previsto anche dalla legge in vigore in Alto Adige”. “Inoltre, anche in altre regioni è prevista una regolamentazione su base numerica per l’apertura di nuove scuole di sci: l’unica differenza, nel caso della nostra regione, è il dimensionamento sulla portata oraria degli impianti di risalita del comprensorio ».