“Illegittima la revoca dell’aggiudicazione”. Il tar dà ragione alla Pellissier Helicopter

La società si era vista revocare da Inva l’aggiudicazione del servizio con elicotteri per operazioni di lavoro aereo, trasporto persone, antincendio boschivo e interventi di protezione civile per “una irregolarità nel versamento di contributi all'Inps".
Cronaca

La gara della Regione per l'affidamento dei servizi con elicotteri per operazioni di lavoro aereo, trasporto persone, antincendio boschivo e interventi di protezione civile andava assegnata alla Pellissier Helicopter S.r.l.

A dirlo è oggi il Tar della Valle d’Aosta accogliendo il ricorso presentato dalla società.

Pellissier Helicopter si era vista revocare da Inva nel giugno scorso l’aggiudicazione del servizio per “una irregolarità nel versamento di contributi e accessori all’Inps risultante dal Durc”. Successivamente il Dipartimento di protezione civile, incamerata la cauzione della società di 20mila euro circa, ha avviato, tramite Inva, una nuova procedura negoziata senza bando per il servizio, affidata nei giorni scorsi ad Airgreen srl.

I giudici spiegano nella sentenza come “la violazione consistente in un Durc negativo successivo al provvedimento di aggiudicazione medesimo…deve essere valutata alla luce del comportamento tenuto dalla stessa impresa nella fase “precontrattuale” in questione e la P.A. deve consentire ad essa di regolarizzare in un termine congruo la situazione debitoria così venutasi a creare”.

Nel caso della Pellissier risulta come l’impresa ricevuta comunicazione dall’Inps ha fatto “tempestivamente richiesta di dilazione del debito”, accolta dall’Istituto nazionale di previdenza sociale che “ha rilasciato Durc positivo. Per questo “un provvedimento di revoca è del tutto ingiustificato e come tale illegittimo, anche perché, come detto, la P.A. invece di consentire alla parte potenziale contraente (e non più mero partecipante alla fase di gara) di dimostrare la propria affidabilità in proiezione della futura stipula del contratto, non ha valorizzato gli elementi documentali dalla stessa offerti relativamente alla regolarizzazione del debito Inps.”

Il Tar ha quindi accolto il ricorso annullando la determinazione della  Centrale Unica di Committenza di revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, il provvedimento dirigenziale che incamera la cauzione della società quale penale oltre che procedere alla segnalazione all’Anac e la procedura negoziata senza bando indetta dalla Regione. 

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