122.584,36 euro. Si tratta della somma che una imprenditrice, Elaine Lunghini, 37 anni, dovrà versare alla Regione Valle d’Aosta, per effetto di una sentenza della Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta della Corte dei Conti, depositata lo scorso 10 aprile. L’udienza si era tenuta il 25 marzo di quest’anno e la vicenda ruota attorno ad aiuti per giovani agricoltori, previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/20, ottenuti dall’imprenditrice e poi revocati dall’amministrazione regionale.
Per la Procura della Corte dei Conti, quei fondi sono stati percepiti indebitamente e, al fine di ottenerne la restituzione all’ente erogatore, ha chiamato in giudizio Lunghini, rappresentante di un’impresa individuale, assieme al tecnico agronomo che aveva predisposto la documentazione tecnica allegata alla domanda di sostegno, Paola Flamini. Tuttavia, per la sua posizione, i magistrati contabili ritengono non sussistere “elementi certi per ritenere” che “fosse compartecipe della condotta fraudolenta posta in essere”, per cui la richiesta di condannarla a pagare parte dell’importo complessivo, è stata rigettata.
Gli aiuti per giovani agricoltori
Il versamento è quindi posto interamente a carico della sola Lunghini, ma prima di approdare alla Corte dei conti, la vicenda ha avuto sviluppo dinanzi alla magistratura ordinaria, con due procedimenti separati. All’origine vi è il bando di aiuti approvato dalla Regione nel luglio 2017, cui l’imprenditrice prende parte. Tra le clausole per beneficiare delle misure vi è quella di una “produzione standard minima” pari a 8mila euro, requisito che deve permanere per tutto il periodo compreso nel piano aziendale oggetto di sostegno.
Nella ricostruzione della Procura contabile, l’imprenditrice indica alcuni terreni in località Tolasèche a Nus come quelli “in cui era concentrata la produzione di maggior valore nell’azienda agricola (piante officinali, meli e peschi allevati a vaso e noccio)”. Approvata la richiesta ed ottenuti gli aiuti, tra il 2018 e il 2019 Lunghini riceve dall’ente pubblico acconti (relativi a due diverse misure del programma) per un totale di 122.584,36 euro.
Nel gennaio 2022, però, la Regione avvia la procedura di decadenza, siccome “la produzione standard della richiedente per l’anno 2020, risultava inferiore alla soglia minima” di 8mila euro. In sostanza, per i tecnici dell’amministrazione, che eseguono anche un sopralluogo, i terreni di Nus sono in “stato di abbandono”. Veniva così revocato, con un provvedimento dirigenziale dell’aprile 2022, uno dei due contributi, “per il mancato rispetto dell’impegno essenziale a mantenere la consistenza aziendale”. L’altro decade il mese successivo.
I procedimenti penale e civile
Da qui originano i due procedimenti, uno in sede penale e l’altro al Tribunale civile. In quello dinanzi al Gup, con una sentenza depositata nel febbraio 2025, Lunghini viene condannata per truffa aggravata ai danni dello Stato, mentre Flamini è assolta (aveva proceduto la Procura Europea, con le indagini curate dall’aliquota del Corpo forestale della Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica). Tale pronunciamento è oggetto di ricorso (non è pertanto definitivo) in Corte d’Appello a Torino.
Nel giudizio civile, originato dall’impugnazione dell’imprenditrice dei provvedimenti di decadenza adottati dalla Regione, il Tribunale di Aosta, disponendo anche l’effettuazione di una consulenza tecnica, dichiara (con una sentenza depositata nel gennaio 2025) l’illegittimità degli atti di revoca degli aiuti ed accerta il diritto di Lunghini ai contributi previsti dal bando. Anche questa decisione non ha carattere definitivo e la decisione sull’appello è attesa per l’inizio del 2027.
Il giudizio contabile
La Procura della Corte dei Conti pone a sostegno della richiesta di pagamento a favore della Regione l’esito del giudizio penale e, nel novembre 2025, chiama a giudizio Lunghini. Per la sua difesa (è affiancata dagli avvocati Vittorio Barosio, Serena Dentico e Giulio Meneghetti), la prospettazione accusatoria (retta in aula dal procuratore regionale Quirino Lorelli) è “lacunosa, unicamente fondata sulla sentenza penale di condanna”.
Inoltre, nell’udienza alla Corte dei Conti, i legali contestano “l’esistenza stessa del danno erariale”, ricordando il “pieno diritto al trattenimento dei contributi ricevuti” della loro assistita, in forza della decisione del Tribunale civile. A questi argomenti si affianca poi il tema difensivo per cui “fin dall’inizio” Lunghini “aveva segnalato la scarsa produttività dei terreni siti in Nus e l’intenzione di sostituirli, nel compendio aziendale, con altri terreni da acquisire successivamente in differente località”.
La decisione della Corte dei conti
Nel sentenziare, i giudici della Corte dei conti osservano che le due pronunce (entrambe non passate in giudicato) “manifestano un contrasto in ordine alla stima della produttività dei terreni” a Nus. In particolare, penalmente è stato sostenuto che quei fondi “erano incolti ed in stato di abbandono da molti anni e comunque quantomeno dal 2017”, mentre la consulenza civile ritiene “l’avvenuta coltivazione” dei terreni, con “conseguente accertamento di una produttività standard superiore al limite regolamentare per il mantenimento dei benefici”.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti accoglie la domanda della Procura contabile nei confronti di Lunghini, “essendo il quadro probatorio emerso dalle indagini penali più che idoneo a ritenere certa la sua condotta fraudolenta, secondo la regola della preponderanza dell’evidenza (o del ‘più probabile che non’)”. Il convincimento della Corte è che l’imprenditrice “abbia inserito nel proprio fascicolo aziendale, e computato ai fini dell’accesso agli incentivi, dei terreni che, in realtà, non ha mai curato”.
La sentenza civile, per la Corte dei conti, “va considerata”, ma “non costituisce elemento decisivo”. Vuoi perché “l’ampio compendio probatorio valorizzato in sede penale, per ragioni non note, non è stato in alcun modo considerato dal Tribunale civile” (con una cognizione, quindi, “non solo limitata ad alcune annualità ma anche monca nelle sue fonti di conoscenza”), vuoi perché la consulenza svolta nel giudizio civile non appare, alla Sezione giurisdizionale, “pienamente convincente”. Da qui, la decisione dei giudici contabili, anch’essa appellabile dinanzi alle sezioni riunite della Corte dei Conti. Nuovo capitolo di una vicenda in cui la parola “fine” sembra tutt’altro che prossima.
