Nessun danno erariale, da parte del direttore dei lavori, l’ingegner Corrado Trasino, nella riconversione del Palazzetto del ghiaccio di Champoluc (Ayas) nel centro benessere e ricreativo noto come “Monterosaterme”. Lo ha stabilito la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Valle d’Aosta, con la sentenza depositata negli scorsi giorni in cui respinge la tesi della Procura regionale contabile, che era appunto di porre a carico del professionista la somma di 437.402 euro.
La tesi d’accusa
Il procuratore Giuseppe De Rosa aveva convenuto Trasino a giudizio, sostenendo che “la struttura realizzata sotto il controllo del Direttore dei lavori incaricato abbia presentato, all’indomani della concessione in uso del bene, gravi vizi e difetti attinenti l’impermeabilizzazione delle vasche e dei pavimenti dei locali in cui sono ubicate le piscine del centro termale, così determinando diffuse infiltrazioni e formazione di umidità nei locali adiacenti e in quelli sottostanti, con un degrado accelerato degli ambienti e delle strutture”.
Secondo l’accusa, alla luce del “rapporto di servizio esistente tra il Comune danneggiato (committente dell’opera, ndr.)” e il professionista, quest’ultimo sarebbe stato reo di “non aver rilevato in corso di esecuzione i gravi vizi e difetti costruttivi e di impermeabilizzazione emersi all’indomani dell’entrata in esercizio del nuovo centro termale”. L’importo del danno contestato era stato quantificato dagli inquirenti contabili sulla base di una perizia tecnica svolta nell’ambito di una causa civile, intentata dal Comune all’impresa dei lavori e giunta al grado d’appello.
L’esposto del Comune
E’ nell’ambito di quel giudizio che, all’indomani della sentenza di primo grado, l’amministrazione comunale aveva depositato (nel 2022) un esposto alla Corte dei conti nei confronti della Direzione lavori. Da lì, le indagini e l’impostazione accusatoria di una ravvisabile “grossolana superficialità e incompetenza inescusabile connotanti lo svolgimento delle funzioni pubblicistiche di Direzione dei lavori nell’ambito dell’appalto in argomento”.
La difesa: operato corretto
In aula, la difesa del professionista (assistito dall’avvocato Simonetta Biondo di Aosta) aveva insistito, come fatto sin dall’emissione dell’invito a dedurre, nel rivendicare la correttezza e diligenza del suo operato, considerato anche “il concorso di colpa in concreto in capo al Comune appaltante, che non avrebbe dato seguito ai rilievi ed ordini di servizio emessi” da Trasino “nel corso dei lavori”.
La sentenza
Esaminato il fascicolo, i giudici ritengono che “le attività del Direttore dei lavori che ivi risultano documentate non depongano nel senso di plurime e gravi manchevolezze professionali, ma anzi dimostrino il contrario”. In sentenza viene altresì evidenziato “il carattere spesso perentorio dei richiami e delle osservazioni” del professionista “all’indirizzo dell’impresa”, che, “a parere del Collegio, dimostrano un attivismo adeguato ai doveri professionali del Direttore dei lavori, come specificati dalle norme in vigore al tempo delle lavorazioni”.
I giudici: Comune inerte
I magistrati contabili hanno rilevato, di contro, “un comportamento inerte del Comune che, pur a fronte delle (queste sì) plurime manchevolezze dell’associazione temporanea d’imprese esecutrice, non ha dato corso a interventi in danno dell’impresa, né ha proceduto ad attivare i rimedi contrattuali idonei per trattenere le cauzioni previste dal contratto” (l’avvocato Biondo aveva sottolineato, nell’udienza dello scorso 26 ottobre, il mancato trattenimento di una fideiussione da 300mila euro, ndr.), “le quali avrebbero almeno in parte ridotto il pregiudizio economico incombente sul Comune di Ayas”.
La struttura aperta in anticipo
Oltretutto, dalla documentazione agli atti emerge che l’Amministrazione comunale – si legge ancora in sentenza – “ha proceduto alla stipula del contratto di gestione del centro termale in anticipo rispetto all’accettazione dell’opera e che non ha dato corso alle indicazioni del Direttore lavori né ha esercitato le proprie facoltà di operare i ripristini costruttivi in tempi rapidi, con ciò assumendo su di sé il rischio che i percolamenti idrici aggravassero complessivamente i danni da bagnamento, come poi effettivamente accertato dal Tribunale di Aosta” nel giudizio tra comune e imprese. Della situazione, per i giudici contabili, non si può quindi chiedere conto al Direttore dei lavori.