Con il regolamento sulle sale giochi e spazi per il gioco, adottato nel novembre 2019, il Comune di Aosta non ha limitato la libertà d’impresa o di concorrenza. È quanto osservano i giudici del Tar della Valle d’Aosta nella sentenza, pubblicata oggi, mercoledì 30 settembre, con cui respingono il ricorso presentato contro l’atto dalla Mgroup Srl, società che gestisce tra l’altro lo “Slot Café” di via Chambéry, nel capoluogo regionale.
L’impugnazione dell’azienda riguardava in particolare le disposizioni sull’individuazione di fasce orarie per le otto ore di apertura giornaliera delle sale gioco (dall 10 alle 12, dalle 14 alle 16, dalle 18 alle 20 e dalle 22 alle 24). I magistrati amministrativi, al riguardo, sottolineano che la Costituzione, “nel garantire la libera iniziativa privata sancisce espressamente che la stessa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Assodato che la legge regionale sulla ludopatia, contenente la stessa previsione, “non avrebbe consentito al Comune di ampliare il numero delle ore complessive di apertura delle sale giochi, o implementarne le fasce orarie”, essendo “permessa soltanto” una “ulteriore riduzione” degli orari, il regolamento “risulta essere stato emanato in perfetta coerenza con il chiaro ed inequivoco tenore” della normativa e da ciò “non può che scaturire “l’infondatezza delle censure proposte avverso l’operato” del Municipio.
Peraltro, continua il ragionamento sviluppato in sentenza, le limitazioni orarie all’apertura “riducono i tempi di contatto degli utenti con l’attività di gioco e di conseguenza anche l’impatto negativo che ciò comporta in termini di salute e di effetti sul territorio interessato”. Inoltre, “il legislatore regionale non ha vietato tout court” la possibilità di giocare ma “vi ha posto, discrezionalmente, dei limiti personali”, rilevato che il periodo di apertura “ricomprende complessivamente un terzo della giornata”, cioè “un arco temporale né troppo ristretto, né del tutto irrisorio”.
Si chiude così il primo grado del ricorso per cui, nello scorso maggio, il Tar della Valle d’Aosta aveva negato alla Mgroup la sospensiva dell’efficacia del regolamento comunale. Ancora aperta è invece la partita intrapresa dallo “SlotCafé” di Aosta contro il provvedimento con cui, nel settembre 2019, il Questore aveva revocato la licenza per le slot “videolottery”, sulla base dei criteri fissati dalle norme regionali sull’azzardopatia, che stabiliscono la distanza minima delle sale da una serie di obiettivi “sensibili” per frequentazione o natura.
Nella fattispecie, una scuola per l’infanzia si trova a 81 metri dal locale, mentre per la normativa in linea d’aria dovrebbero esserci almeno 500 metri. Sentenziando su questo caso, il Tribunale Amministrativo Regionale il 29 giugno scorso ha ritenuto legittima la revoca (stabilendo però il diritto del titolare ad un indennizzo). Dall’azienda è quindi giunto appello al pronunciamento dinanzi al Consiglio di Stato, che per ora ha negato la sospensiva urgente della sentenza. Ad oggi, l’opposizione (basata su dubbi di costituzionalità della legge regionale) non risulta ancora essere stata esaminata nel merito.