Per gli insegnanti lo studente non era pronto per la classe successiva, per il Tar di Aosta invece la valutazione fatta dai docenti merita un’attenta analisi. Così un alunno di una scuola media della Plaine di Aosta, bocciato a giugno, è stato ammesso, con riserva, dai giudici amministrativi alla classe seconda.
A presentare ricorso al Tar di Aosta contro la Regione per l’annullamento del verbale del Consiglio di Classe, nella parte in cui si deliberava a maggioranza la non ammissione alla classe successiva dello studente, erano stati i genitori dell’alunno.
Nei giorni scorsi il Tar ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, ritenendo che il caso presentasse i “caratteri della gravità ed irreparabilità”.
In particolare i magistrati Silvia La Guardia (Presidente), Carlo Buonauro e Giuseppe La Greca (consiglieri) sottolineano nell’ordinanza come il ricorso “ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, presenti sufficienti profili di fondatezza avuto riguardo alla difettosità della motivazione posta a sostegno della scelta dell’Amministrazione la quale, in punto di correttezza dell’istruttoria, sembra non aver tenuto conto della necessità di una verifica più ampia, sul versante temporale, che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, considerato anche lo specifico quadro della valutazione operata nelle singole materie ed alla evidenziata possibilità di progressione nei vari settori di apprendimento”.
Da qui l’ammissione, con riserva, alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado, con l’esame nel merito della vicenda rinviato al 14 dicembre.
Sempre nei giorni scorsi il Tar si è trovato a valutare un caso analogo, riferito però ad uno studente di una scuola secondaria di secondo grado. In questo caso i giudici amministrativi hanno respinto l’istanza cautelare sottolineando nell’ordinanza come emerga “una situazione di complessiva conoscenza e conoscibilità del quadro valutativo del minore da parte dei genitori e di attivazione delle misure a tal fine previste”. Inoltre “la motivazione formulata dall’istituto scolastico, nei limiti della sua sindacabilità in sede giurisdizionale, non appare illogica né irragionevole alla luce delle significative insufficienze nelle materie caratterizzanti l’indirizzo de quo e del voto in condotta dello studente”.