Tar, cade il divieto di caccia a Valgrisenche: soddisfazione del mondo venatorio

I giudici hanno dichiarato illegittime due ordinanze del sindaco Moret che istituivano una zona interdetta alle doppiette nell’area del bacino della diga di Beauregard. Per i magistrati, la caccia è sottratta al potere comunale.
La diga di Valgrisenche
Cronaca

“Viva soddisfazione” è espressa dal Comitato regionale per la gestione venatoria e dalle associazioni Arcicaccia, Enalcaccia e Federcaccia per il recente pronunciamento del Tribunale Amministrativo della Valle d’Aosta contro due ordinanze del Sindaco del comune di Valgrisenche. I due provvedimenti, dichiarati illegittimi ed annullati “poiché ritenuti carenti dei presupposti di legge”, istituivano “una zona di divieto dell’esercizio della caccia nell’area corrispondente al bacino della diga di Beauregard”.

Secondo Comitato ed associazioni dei cacciatori, l’iniziativa del sindaco Riccardo Moret “rischiava di costituire un pericoloso ed illegittimo precedente da cui altri sindaci della regione avrebbero potuto trarre spunto per limitare l’attività venatoria, perlopiù in un’epoca in cui la stessa è già fatta oggetto di continue limitazioni”. Queste ultime, oltretutto, “immotivate dal punto di vista scientifico e biologico”, com’è accaduto con la “mozione approvata in Consiglio Regionale sulla sospensione della caccia alla pernice bianca e alla lepre variabile”.

Le ordinanze – si legge nella nota diffusa dai rappresentanti delle doppiette – erano state motivate dal Sindaco richiamando “la presunta esigenza di tutelare la pubblica incolumità sulla base di ‘generiche ragioni di pericolo connesse alla tipologia di attività esercitata’”, nonché di “’numerose segnalazioni attestanti la presenza di cacciatori nella zona della Diga di Beauregard’”.

Tuttavia, continua il comunicato, i giudici amministrativi “hanno osservato come l’attività venatoria sia già oggetto di una ’minuziosa disciplina da parte del legislatore statale’ e dunque sia sottratta al potere comunale se non in presenza di specifici e rilevanti elementi di fatto da valutarsi in modo rigoroso”. Elementi che “nel caso di specie erano del tutto inesistenti o comunque non supportati da un’adeguata attività istruttoria”.

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