Ztl Aosta, il Consiglio di Stato respinge il ricorso di una commerciante

La commerciante, che ha presentata ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, lamentava un calo di fatturato con le nuove norme. Per il consiglio di Stato tutto regolare.
varchi di accesso alle Ztl
Cronaca

Dopo il Tar di Aosta anche il Consiglio di Stato, esprimendosi su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, conferma la regolarità delle modifiche alle norme di gestione delle zone a traffico limitato (ZTL), emanate un anno fa dal Comune di Aosta.

A contestarle era stata una commerciante del centro storico cittadino lamentando una contrazione del fatturato, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento.

Respingendo il ricorso, il Consiglio di Stato ricorda come la delibera impugnata sia stata elaborata, “anche a seguito degli incontri con la popolazione e con i rappresentanti di alcune categorie interessate, avvenuti nelle serate del 5 e del 13 dicembre 2017, e nel corso dei quali sono state formulate osservazioni ritenute meritevoli di considerazione”, con l’obiettivo “sorretto “da normativa e circolari nazionali in materia di sicurezza delle persone presenti nei luoghi aperti al pubblico e ad alta frequentazione”, di una disciplina più restrittiva della limitazione del traffico e del controllo dei veicoli autorizzati ad accedere nelle strade del Centro Storico”. 

Considerazioni che non sono state prese in considerazione dalla ricorrente che “afferma invece come unica ragione delle nuove norme la volontà comunale di percepire maggiori incassi”.

“I fini pubblici espressamente perseguiti dall’atto impugnato ne escludono sia vizi logico-valutativi sia la denunciata violazione dei principi di libertà dell’iniziativa economica e di libera circolazione,  – si legge nella sentenza – principi evidentemente recessivi, nell’attuale contesto storico, rispetto a quelli della sicurezza. Il riferimento all’attuale contesto storico, in cui è noto il pericolo di attentati terroristici, esclude anche la pure denunciata contraddittorietà con le precedenti statuizioni favorevoli alla ricorrente”.

Il Consiglio di Stato ricorda, infine, come alla ricorrente non fosse stata negata la possibilità di accesso “posto che comunque le nuove norme prevedono anche per gli esercenti di attività commerciali e di artigianato con sede nelle ZTL l’autorizzazione di tipo “D” (che consente il transito dalle ore 04 alle ore 10,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 e la sosta per la durata massima di 30 minuti, per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico con obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile dall’esterno del veicolo l’ora in cui la sosta ha avuto inizio).

0 risposte

  1. fosse per i “commercianti” dovremmo parcheggiare le macchine in doppia fila in piazza chanoux.

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