Dopo Cisl e Uil anche il Savt sottoscrive l’Accordo sul ricorso ai contratti di lavoro stagionali nelle imprese valdostane del commercio, del terziario e dei servizi.
“Per i lavoratori il punto qualificante è che la flessibilità non viene lasciata senza regole – sottolinea la segretaria del Savt Terziario, Erika Donzel –. Le imprese che utilizzeranno questo strumento dovranno applicare integralmente il contratto nazionale, garantire la bilateralità e il welfare contrattuale, compresa l’adesione al Fondo Est, e rendere trasparente nel contratto individuale il ricorso alla stagionalità. Sono inoltre previsti limiti di durata e un monitoraggio periodico: condizioni indispensabili per contrastare gli abusi e fare in modo che il lavoro stagionale resti lavoro regolare, tutelato e riconosciuto”.
Il singolo contratto stagionale non potrà superare i sei mesi, mentre nell’arco dell’anno il rapporto con lo stesso lavoratore non potrà avere una durata complessiva superiore a dieci mesi.
Nell’intesa l’intero territorio regionale, compreso il capoluogo, viene infatti riconosciuto come area a prevalente vocazione turistica, caratterizzata da flussi di visitatori e carichi di lavoro che variano sensibilmente nel corso dell’anno.
“Abbiamo scelto di sottoscrivere un accordo profondamente legato alla realtà della nostra regione – aggiunge il segretario generale del Savt, Claudio Albertinelli –. La Valle d’Aosta ha caratteristiche economiche, territoriali e turistiche particolari, che richiedono risposte elaborate sul territorio e non semplicemente importate da altri contesti. L’autonomia sindacale significa anche questo: partecipare alla costruzione di strumenti valdostani, capaci di tenere insieme le esigenze delle attività economiche e la tutela di chi lavora”.
Nel contratto individuale dovrà essere indicato espressamente il ricorso all’accordo territoriale. Le aziende saranno inoltre tenute a trasmettere all’Ente bilaterale del Commercio e del Terziario della Valle d’Aosta la documentazione necessaria, consentendo di monitorare il numero dei lavoratori interessati e la durata dei rapporti.
