Rischio incendi in locali di pubblico spettacolo: i chiarimenti del Ministero dopo Crans-Montana

Il documento ministeriale, emanato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, stabilisce una distinzione netta tra le attività di pubblico spettacolo e quelle di ristorazione.
Michele Napoli
Economia

Il Ministero fa chiarezza sulle norme di prevenzione incendi da adottare nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo e le attività di bar e ristorazione, dopo i tragici fatti di Crans-Montana. Chiarimenti, contenuti nella circolare del 15 gennaio scorso, che soddisfano il SILB Valle d’Aosta (Sindacato Italiano Locali da Ballo).

Il documento ministeriale, emanato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, stabilisce una distinzione netta tra le attività di pubblico spettacolo e quelle di ristorazione, nel rispetto del dpr 151/2011.

La circolare ricorda come un Decreto ministeriale del 1996 escluda “espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile purché non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni e la capienza della sala non superi 100 persone. In tali casi, nonché di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività non è qualificabile come locale da ballo ed intrattenimento ma come bar o ristorante”.

Al contrario, se c’è una trasformazione funzionale del locale per ospitare attività di intrattenimento bisogna riesaminare l’inquadramento complessivo dell’attività e l’assoggettamento agli adempimenti e alle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo.

“È fondamentale che tutti i locali di pubblico spettacolo della nostra regione siano in perfetta regola con le normative antincendio, dotati di estintori adeguati e personale addetto alla security qualificato” sottolinea in una nota Michele Napoli, Presidente SILB VdA. “La sicurezza dei nostri clienti deve essere sempre la priorità assoluta. Per questo motivo, è prioritario che anche gli eventi danzanti e di spettacolo organizzati nei pubblici esercizi e assoggettati al suddetto DPR – sia all’interno dei locali che nei dehors – devono essere preventivamente autorizzati dalle autorità competenti, in particolare dalla Commissione di Pubblico Spettacolo, nel pieno rispetto delle normative sull’affollamento al fine di garantire in egual modo la sicurezza sia in un locale da ballo che in un bar“.

Parla invece di “strumento operativo essenziale per tutte le attività di intrattenimento che devono orientarsi tra le diverse normative applicabili” il Direttore generale Confcommercio Valle d’Aosta Adriano Valieri, ricordando come “il nostro servizio interno di sicurezza sui luoghi di lavoro fornirà alle imprese del settore tutti i dettagli sulla circolare e si rende disponibile ad effettuare le verifiche autorizzative delle attività fornendo tutti i chiarimenti del caso”.

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