Multe nulle se il civico di casa è sbagliato, la Cassazione dà ragione ad automobilista

Da invalidare anche se l'avviso non viene affisso alla porta del destinatario.
News Nazionali

Roma, 9 set. (Adnkronos) – Sono da considerarsi nulle le multe se consegnate con il numero civico di casa sbagliato o se l'ufficiale giudiziario dimentica di affiggere alla porta dell'abitazione del destinatario l'avviso con cui si dà comunicazione della sanzione amministrativa. Parola di Cassazione che ha dato ragione ad un automobilista della capitale Sante C., che si era visto recapitare a casa una cartella esattoriale con la quale il Comune di Roma gli intimava il pagamento di 331 euro in seguito a tre sanzioni amministrative di cui peraltro non era mai stato portato a conoscenza.

Le raccomandate, ricostruisce la sentenza 19323 della seconda sezione civile, ''non erano state recapitate ma erano state restituite per compiuta giacenza''. In una delle notifiche, poi, ''risultava errato il civico presso il quale risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell'ufficiale notificante''.

Per il giudice di pace di Roma, nell'aprile 2005, l'automobilista era tenuto a pagare le tre multe in quanto il Comune, nonostante l'assenza del destinatario a casa, aveva provveduto a dare comunicazione delle multe in deposito con raccomandata con avviso di ritorno. Secondo il giudice di pace, dunque, ''la compiuta giacenza si riferiva proprio alle raccomandate con ricevuta di ritorno''.

Contro questa decisione Sante C. ha fatto ricorso in Cassazione facendo notare diversi errori di notifica che rendevano nulle le multe, vale a dire il numero civico di casa sbagliato, la mancata affissione alla porta di casa dell'avviso di deposito delle multe in comune. Insomma, l'atto di avviso dell'avvenuto deposito delle multe secondo l'automobilista non era giunto a sua conoscenza e tanto bastava per invalidare la cartella esattoriale.

Piazza Cavour ha giudicato ''fondato'' il ricorso e lo ha assolto annullando la cartella esattoriale in cui si intimava all'automobilista di sborsare le oltre 300 euro di multa. In particolare i supremi giudici mettono in chiaro che ''non si può prescindere dalla verifica dell'esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall'avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare o meno la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l'avviso di deposito-giacenza dell'atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato, privandolo così della possibilità di tutelare i propri diritti''.

Sicché, concludono gli 'ermellini', ''il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica'' vuoi perché l'ufficiale giudiziario ha sbagliato il civico dell'abitazione o perché ha dimenticato di affiggere alla porta l'avviso, ''se non giustificato, non può che determinare l'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio''. Di conseguenza, ''in assenza di notifica valida l'obbligo di pagare la somma dovuta si estingue''. Il Comune di Roma è stato inoltre condannato a pagare 400 euro di spese processuali.

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