Dopo l’impugnativa del Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministra per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, sulla legge regionale “Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta Spa” – che contesta il fatto che le “disposizioni eccedono dalla competenza legislativa attribuita alla Regione Valle d’Aosta” -, non si fa attendere la risposta di piazza Deffeyes.
A prendere la parola è l’Assessore, con delega alle partecipate, Luciano Caveri: “Lo Stato è inadempiente dal 2013. Doveva fissare fasce in favore dei compensi nelle Partecipate regionali e locali. Noi abbiamo scelto, per Finaosta, di aumentare compensi al momento ridicoli rispetto alle responsabilità degli amministratori per superare un’impasse intollerabile. Il Governo Draghi impugna questa norma. Resisteremo alla Corte Costituzionale, che spero capisca le nostre ragioni e le inadempienze dello Stato che impugna la nostra legge, a conferma di una visione sempre più centralista e antiregionalista”.
L’impugnativa
In particolare sotto i riflettori del Governo è finito l’articolo 2 che prevede “i compensi spettanti al Presidente e ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall’assemblea in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020″.
Come spiega la nota del ministero degli Affari regionali “tale norma si pone in contrasto con la normativa statale vigente“. La norma ha introdotto un incremento dei compensi degli organi sociali di Finaosta, “in ragione degli elementi nuovi e aggiuntivi rispetto a quelli che hanno determinato la precedente definizione dei compensi degli organi sociali stabiliti dall’Assemblea di Finaosta”, rispettosi del limite dell’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013. “Con riguardo alla questione concernente i compensi corrisposti agli organi delle partecipate” il Ministero degli Affari regionali evidenzia come la “Corte dei conti ha rilevato che il limite fissato dall’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in base alle quali il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013), è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica”.