Concorsi Usl e macellazione domiciliare, arriva l’impugnativa del Governo

Nei giorni scorsi il Governo ha deciso l'impugnativa della legge15 (Provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione) e 16 del 2 agosto scorso (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione al bilancio)
Il Palazzo della Corte Costituzionale
Politica

Si riaccende la guerra fra Governo e Regione a suon di impugnative e ricorsi alla Corte Costituzionale. A farne le spese questa volta è la legge 15 del 2 agosto scorso –  Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 – perché "alcune disposizioni, intervenendo sulla disciplina dei rifiuti, incidono sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, della Costituzione, violano la competenza legislativa in materia tributaria e contabile dello Stato". In particolare le contestazioni riguardano il tributo speciale per il deposito in discarica e la sua destinazione.

Impugnata anche la legge 16 del 2 agosto “Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018". Sotto i riflettori del Governo l'articolo 4, comma 4 che stabilisce che: "l'Azienda regionale sanitaria Usl della Valle d'Aosta possa indire, entro il 30 aprile 2017, e concludere, entro il 30 aprile 2018, procedure concorsuali dirette all'assunzione di personale medico, tecnico-professionale, infermieristico e amministrativo, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni effettuate nel piano di fabbisogno del personale, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla riduzione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato o di altra tipologia di lavoro flessibile.". La norma prevede anche una riserva del 50% massimo dei posti disponibili per chi ha maturato con l’Azienda almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, compresa la somministrazione di lavoro. Infine, il comma 6 stabilisce che -"Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 4, l'Azienda USL è autorizzata a continuare ad avvalersi di forme di lavoro flessibile, senza nuovi o maggiori oneri, fino all'espletamento delle corrispondenti procedure concorsuali e comunque non oltre il termine massimo del 30 aprile 2018.". 

Le disposizioni regionali in esame, così come formulate, prevedono l'indizione di apposite procedure concorsuali finalizzate all'assunzione anche di personale amministrativo. Tali disposizioni regionali si pongono, pertanto, in contrasto con la legge n. 208/2015 laddove prevede che le procedure concorsuali siano dirette alla sola assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico. Il Governo ricorda poi la legge di stabilità 2016 "ha dettato apposite disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi" definendo "un'apposita procedura, finalizzata in primo luogo all'individuazione da parte delle regioni delle effettive esigenze di personale, e in secondo luogo a consentire l'indizione di procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, nonché per la stabilizzazione del personale precario".

Altra norma contestata è l'articolo 5 che prevede che "nel periodo precedente l'ascesa agli alpeggi e nel periodo successivo alla demonticazione dagli alpeggi e in presenza di limitate quantità di latte, la trasformazione del latte crudo proveniente dagli animali dell'azienda per la produzione di formaggi a maturazione superiore a sessanta giorni, da destinare alla vendita diretta al consumatore finale e in ambito locale, può avvenire in un'area all'interno della struttura abitativa, anche non delimitata fisicamente, in cui si svolgono esclusivamente le operazioni dì lavorazione del latte". Disposizione che però secondo il Governo "si pone in contrasto con gli obblighi disposti dai Regolamenti (CE) n. 852-853/2004, che riguardano i requisiti delle strutture di produzione di alimenti". 

Infine l'impugnativa riguarda l'articolo 6, comma 1 che prevede che "È consentita la macellazione a domicilio delle specie suine, ovi-caprine, ad eccezione degli animali da sottoporre a test per encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), e delle specie bovine di età inferiore a dodici mesi, purché appartenenti ad aziende in possesso di qualifica sanitaria di ufficialmente indenne per TBC, BRC e LBE, previa autorizzazione sanitaria e comunque entro il limite massimo annuale per nucleo familiare di 1 bovino, 2 suini grassi, 2 pecore o capre, 5 agnelli o capretti." La norma secondo il Governo "introduce elementi di rischio sanitario in quanto espone il consumatore ad un concreto pericolo di contrarre malattie, mentre il veterinario sarebbe esposto al rischio di esprimere un giudizio ispettivo sulla idoneità al consumo delle carni non suffragato da adeguati accertamenti ante mortem".

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte