La Giunta regionale, nella sua riunione di ieri, ha approvato, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, la legge regionale in materia sismica. Con questo atto, è stata approvata anche la riclassificazione sismica in zona 3 dell’intero territorio regionale, conseguente all’emanazione in ambito statale di nuovi criteri per l’individuazione delle zone sismiche che hanno condotto alla definizione di una nuova mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale. Contestualmente, sono stati approvati anche l’elenco degli edifici di interesse strategico, delle opere di rilievo per le finalità di protezione civile e delle opere rilevanti a seguito di un eventuale collasso; gli indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e i criteri per definire le varianti non sostanziali, oltre alla documentazione necessaria per dimostrare la ricorrenza di quest’ultima ipotesi;la documentazione tecnica necessaria all’avvio degli interventi edilizi da presentare ai Comuni, in forma singola o associata, inizialmente da depositare in forma cartacea e successivamente in formato elettronico e per via telematica, a seguito della definizione e dell’entrata in funzione dello strumento informatico di supporto; le modalità di controllo a campione dei progetti (nella misura del 10 per cento dei progetti depositati individuati tramite apposito sorteggio) da parte dell’ufficio tecnico regionale competente, nonché quelle di presentazione e di trasmissione dei medesimi.
La legge regionale in materia sismica del 2013 stabilisce che le denunce dei progetti strutturali (cosiddette “denunce del c.a.”, integrate con la parte sismica) vengano depositate presso i Comuni e non più presso l’ufficio regionale dell’Assessorato delle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica. Proprio ai Comuni spetta poi il compito di effettuare una preliminare verifica formale di completezza e di regolarità della documentazione presentata, attraverso la compilazione di appositi modelli, oltre che la funzione di gestione e aggiornamento dei registri delle denunce dei progetti.
Compete ai Comuni anche l’invio alla struttura regionale competente della scheda informativa relativa a ogni pratica denunciata e, nel caso di estrazione del progetto, la trasmissione alla struttura della relativa documentazione tecnica necessaria al controllo.