Il decreto-legge dello scorso 24 marzo ha messo fine, dal partire dal 1° aprile, allo stato di emergenza in Italia facendo calare progressivamente il sipario sul Green pass che sparirà definitivamente, quasi ovunque, dal 1° maggio.
Il decadere dello stato di emergenza ha previsto lo scioglimento del Cts, il Comitato tecnico scientifico istituito il 5 febbraio 2020, e della struttura commissariale guidata prima da Domenico Arcuri e poi, dal 1° marzo 2021, dal generale Francesco Figliuolo. Al suo posto, si è insediata una Unità operativa “per il completamento della campagna vaccinale”, temporanea, alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio. Tra i cambiamenti più evidenti del provvedimento – oltre alla sparizione del sistema dei colori delle regioni – ci sono le restrizioni: dal 1° aprile il Green pass rafforzato è stato sostituito, per molte attività, da quello “base”, ottenibile anche con un tampone negativo.
E dal 1° maggio, come si modificano le regole relative a Green Pass e mascherine?
L’addio al Green Pass
Il Green pass decadrà, nei fatti, quasi per qualsiasi attività dal 1° maggio. Non sarà più requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro, non si dovrà più esibire per entrare in bar e ristoranti, mense e catering anche al chiuso, spettacoli al chiuso ed eventi sportivi, centri benessere, attività sportive al chiuso, spogliatoi, convegni e congressi, corsi di formazione, centri culturali, sociali e ricreativi, concorsi pubblici, sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò, feste al chiuso e in discoteche e mezzi di trasporto.
Rimane necessario il Green Pass rafforzato fino al 31 dicembre 2022 per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice – ma anche nei reparti di degenza degli ospedali.
Dove rimane l’obbligo di indossare le mascherine
Un’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che entra in vigore il 1° maggio ha prorogato l’obbligo di utilizzare fino al prossimo 15 giugno le mascherine Ffp2 al chiuso per l’accesso ai mezzi di trasporto (locali e a lunga prcorrenza) come aerei, navi, traghetti, treni, autobus. Rimane l’obbligo della mascherina anche negli ospedali e presìdi sanitari, nelle rsa sul fronte sanitario e per gli spettacoli che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Riguardo gli altri luoghi di lavoro, l’ordinanza ministeriale non fa specifiche – né per il pubblico, né per il privato – con l’uso della mascherina che resta “fortemente raccomandato”, tranne disposizioni diverse dell’azienda.
Diversa la questione per le scuole, nelle quali l’obbligo resta fino a fine anno scolastico.
L’obbligo vaccinale per i sanitari resta fino al 31 dicembre
Non scompaiono invece gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 31 dicembre 2022. In caso di intervenuta guarigione, l’Ordine professionale territorialmente competente, su richiesta dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, fino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita. Sospensione che riprende efficacia automaticamente “nel caso in cui l’interessato ometta di inviare” al suo Ordine professionale “il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza” del termine di differimento.
Decade invece il 15 giugno prossimo l’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per gli over 50.