Accompagnatore media montagna, l’Aigae contro la Regione: “Lesi i nostri diritti”

Per l'Associazione l’intero impianto normativo regionale "si appalesa illegittimo stante il netto contrasto all’art. 117 comma 3 così come modificato dalla Legge Costituzionale 3/2001, secondo cui la competenza legislativa in materia di professioni spetta sempre allo Stato”.
Ru Neuf
Turismo

Denunciano l’illegittimità dell’atto, evidenziando la lesione dei diritti dei propri associati.  L’Aigae, l’associazione nazionale delle guide ambientali escursionistiche, si scaglia contro la legge regionale che nel luglio scorso ha istituito la figura dell’accompagnatore di media montagna.

La contrarietà dell’associazione alla nuova norma è legata al fatto che “apporta sostanziali mutamenti e limitazioni all’esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionistica (GAE) sul territorio valdostano”.

“Il testo del disegno di legge approvato dal Consiglio Regionale, nell’istituire la figura dell’Accompagnatore di media montagna, da un lato riscrive il profilo professionale conferito dall’art. 21 della L. 6/89 a tale figura ordinistica, cancellando anche la limitazione dell’accompagnamento su terreni innevati” – spiega Guglielmo Ruggiero, presidente nazionale AIGAE – dall’altro fissa dei limiti all’accesso al mercato delle libere professioni esercitate ai sensi della L. 4/2013, subordinando la facoltà per la GAE ad accompagnare su neve al superamento di un corso abilitante”.

Ruggiero, sottolinea il contrasto con le leggi statali: “Non ho alcun dubbio che l’intero impianto normativo regionale in commento si appalesa illegittimo stante il netto contrasto all’art. 117 comma 3 così come modificato dalla Legge Costituzionale 3/2001, secondo cui la competenza legislativa in materia di professioni (ed in particolare, la determinazione dei principi fondamentali quali istituzione, modifica, ampliamento di una figura professionale) spetta sempre allo Stato”.

“Anche in ragione dell’interferenza con la materia della ‘concorrenza’, di esclusiva competenza statale, nessuna regione, ancorché a Statuto speciale, ha facoltà di creare una nuova figura professionale né tantomeno può modificare/ampliare una figura professionale ordinistica, così come non può porre limiti alle professioni non regolamentate ed esercitate ai sensi della L. 4/2013, in conformità dei principi costituzionali di competenza ex art. 117 Cost. e dei principi comunitari di libera concorrenza”, prosegue Ruggiero.

L’Associazione attende ora la pubblicazione della legge sul BUR regionale, auspicando un intervento dello Stato. “Come AIGAE saremo attivi, in ogni sede opportuna, nel processo di contrasto alle iniziative normative regionali che ledano i diritti dei propri associati e dell’intera categoria delle GAE”.

 

Chi è l’accompagnatore di media montagna

L’accompagnatore di media montagna accompagna singole persone o gruppi in escursioni in zone di montagna e non, facendo conoscere gli aspetti paesaggistici, naturalistici, antropologici, storici, etnografici ed enogastronomici del territorio; fa attività di divulgazione ed educazione degli aspetti naturalistici delle zone visitate, delle aree protette, dei siti minerari, dei parchi e delle riserve naturalistiche; conduce visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, parchi e loro centri visita, orti, giardini botanici e simili.
L’attività potrà essere svolta in zone di media montagna, su pendii erbosi o detritici, su terreni innevati anche con racchette da neve, senza limiti altitudinali, con esclusione dei ghiacciai e dei terreni che necessitano per la progressione l’utilizzo di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi. In particolare l’attività di accompagnamento lungo sentieri è limitata a quelli aventi classificazione T (turistici), E (escursionistici) ed EE (escursionisti esperti). 

Per esercitare la professione bisognerà essere iscritti all’elenco speciale sotto l’albo professionale regionale delle guide alpine. “L’istituzione di tale figura professionale presso il Collegio professionale regionale delle guide alpine – spiega la relazione al disegno di legge –  offre garanzie sotto il profilo della qualità della formazione e dell’aggiornamento, dell’assistenza e della tutela dei professionisti al Collegio medesimo iscritti e, in generale, per quanto riguarda la loro crescita professionale”.

A chiedere l’istituzione di tale figura sono stati l’Unione valdostana guide di alta montagna e “l’associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale delle guide escursionistiche naturalistiche (Gen)”, per  rispondere “anche all’esigenza di salvaguardare l’attività delle Gen”.
Il disegno di legge prevede, infatti, che le guide escursionistiche naturaliste, “non interessate a transitare nei ruoli” degli accompagnatori di media montagna “possano continuare l’esercizio della propria attività secondo quanto previsto dalla relativa legge istitutiva, rispetto alla quale si prevede un intervento manutentivo minimo finalizzato all’allineamento con il presente disegno di legge”.

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