L’ordinanza sulla “zona rossa” in media Valle fa a pugni con la Costituzione

16 Ottobre 2020

La lettura dell’ordinanza n. 422 emessa dal Presidente della Regione in data 15 ottobre 2020, con la quale viene disposta la chiusura dei Comuni di Saint-Denis, Chambave e Verrayes, suscita plurime perplessità in merito alla sua compatibilità con i principi generali dell’ordinamento giuridico e, soprattutto, con i diritti riconosciuti dalla Costituzione.

È sufficiente leggere l’ordinanza per comprendere che essa incide pesantemente sulla libertà di circolazione (art. 13, impedendo l’uscita dal domicilio), di iniziativa economica (art. 41, con la chiusura delle attività produttive e commerciali), sul diritto al lavoro (art. 4, per l’impossibilità di recarsi sui luoghi di lavoro), sul diritto allo studio (art. 34, ad esempio, per i ragazzi che frequentano licei ad Aosta e per i quali non è attivabile la didattica a distanza). L’ordinanza incide poi su altri diritti costituzionali, di fatto eliminandoli (es. artt. 17-18-19).

Ebbene, a fronte di tale grave sacrificio per la vita delle persone coinvolte, l’ordinanza appare, ad una prima lettura, gravemente carente sotto il profilo della motivazione, in quanto da un lato si limita ad elencare in ordine cronologico una serie di norme della legislazione statale senza in alcun modo spiegare quali tra esse attribuiscono alla Regione il potere di intervenire in misura così incisiva sui diritti fondamentali (e per questa parte la motivazione è inesistente), dall’altra non è dato conoscere quali siano le ragioni sanitarie che hanno indotto i vertici della Regione all’esercizio di un siffatto potere.

Nel testo della motivazione, sul punto, si fa riferimento generico ad un documento datato 15 ottobre 2020 del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL regionale (che non è dato reperire né nel testo dell’ordinanza né, salvo sviste, sul sito della Regione), in cui si evidenzierebbe un generico motivo di emergenza sanitaria. Sarebbe sufficiente questo solo dato per ritenere illegittima l’ordinanza, posto che per giurisprudenza amministrativa l’atto presupposto deve essere “ostensibile”, cioè conoscibile ai destinatari del comando. Neppure è dato comprendere se l’ordinanza è data dal superamento dell’indice RT o di altri indicatori, né quale sia l’indice riscontrato nelle località e quello soglia.

In sintesi, non è dato comprendere, quali siano le specifiche esigenze sanitarie che abbiano indotto la Regione a sacrificare in modo così incisivo i diritti costituzionali dei diretti interessati.

Ma ciò che veramente lascia stupefatti è la mancanza di un termine finale di efficacia dell’ordinanza, poiché essa si limita a stabilire la data in cui inizierà ad avere vigore (dalle 00.00 del 15 ottobre 2020) e “fino a nuovo provvedimento”. Qui il provvedimento mostra perfino di ignorare che in materia di esercizio di poteri “extra ordinem”, ossia quelli dettati per situazioni di emergenza, qualora siano addirittura incisivi su diritti costituzionali, la caratteristica essenziale della misura di rigore è la sua temporaneità, resa manifesta dall’indicazione di un termine finale (naturalmente prorogabile).

A riprova di ciò, diversamente dalle previsioni dell’ordinanza regionale, un termine finale di efficacia è sempre stato previsto nei DPCM governativi, anche nel periodo di “lockdown” nazionale dello scorso marzo. In questo caso, invece, gli sfortunati valdostani rischiano di restare in regime di rigore a tempo indeterminato e senza previamente conoscere le ragioni tecniche che avrebbero imposto la misura e senza conoscere le ragioni tecniche che ne consentiranno la cessazione.

In altri termini l’amministrazione si arroga il potere di comprimere le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione senza limiti di tempo prefissati e di fatto regredendo i diritti fondamentali al rango di interessi solo amministrativamente protetti (al pari dell’interesse del cittadino al buon funzionamento dell’illuminazione stradale o del servizio di raccolta dei rifiuti).

Ciò lascia veramente perplessi e desolati sull’effettivo grado di cultura giuridica e di consapevolezza della straordinaria aggressione di diritti costituzionali.

Lettera firmata

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