E’ arrivato nel tardo pomeriggio di oggi il verdetto del Tar di Aosta: la lista Adu Vda rimane fuori dalle elezioni regionali e dalle comunali di Aosta. I giudici amministrativi hanno respinto entrambi i ricorsi presentati dal movimento.
Nella sentenza il collegio giudicante spiega come l’attestazione dell’autenticazione della firma del sottoscrittore “risulta imprescindibile” e come la “stessa giurisprudenza invocata dai ricorrenti ha ribadito tale assunto, statuendo che il nucleo essenziale e indefettibile dell’autenticazione consiste nell’attestazione del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata effettuata in sua presenza”.
Secondo i giudici “la mera apposizione della propria firma da parte della consigliera comunale” non può “in alcun modo essere considerata un’autentica amministrativa”. Inoltre viene ritenuta “insussistente la denunciata violazione dei principi costituzionali e convenzionali in materia di libertà di voto: da un lato, infatti, nella specie non viene in rilievo una mera irregolarità per imperfezione della formula di autentica (quale potrebbe essere l’omessa indicazione delle modalità di identificazione del sottoscrittore), bensì la totale mancanza degli elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione e, principalmente, come si è detto, dell’imprescindibile attestazione dell’apposizione della firma in presenza dell’ufficiale autenticatore”.
Il Tar nella sentenza rileva, inoltre, come in “sede di reclamo non sono stati prodotti nuovi moduli di accettazione delle candidature recanti la dichiarazione di autenticazione delle sottoscrizioni della consigliera Carpinello, bensì un documento (proveniente da quest’ultima ma estraneo al procedimento elettorale, come puntualmente rilevato in sede di pronuncia sul reclamo) recante semplicemente la descrizione delle modalità con cui la stessa ha apposto la propria firma sui moduli originali”.
La lista era stata esclusa dalle elezioni regionali e dalle comunali di Aosta in quanto l’ufficio elettorale regionale e la commissione elettorale circondariale di Aosta avevano ritenuto tutte le candidature , fatta eccezione per quella della consigliera comunale uscente Carola Carpinello, non autenticate in modo corretto. “In sintesi, ciò che viene lamentato dall’Ufficio Elettorale è l’assenza del timbro comunale e delle note formule “sacrali” che accompagnano talvolta le operazioni di autenticazione.”
Alla lista era stata, inoltre, contestata la dichiarazione relativa ad un candidato, per essere stata sottoscritta dalla consigliera comunale Carola Carpinello due giorni prima la comunicazione al Sindaco di quest’ultima circa la propria disponibilità ad effettuare l’autenticazione delle firme dei candidati.
Secondo Adu VdA le ragioni dell’”ingiusta esclusione” erano “illegittime e pretestuose”. Richiamando diverse sentenze del Consiglio di Stato, i legali di Adu Vda hanno evidenziato come
“consentire l’esclusione di una lista, pur in presenza di una corretta sottoscrizione del Pubblico Ufficiale preposto, solo per l’assenza di superflue formalità, determinerebbe un’inammissibile violazione del principio di legalità e del principio del favor partecipationis che informa l’intera materia elettorale. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, secondo cui “a fronte di tale complessità del quadro normativo, deve essere valorizzato il principio del favor partecipationis, per il quale – in assenza di una chiara disposizione ostativa – può partecipare alla competizione elettorale una lista in possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti”.
Sulla contestazione della dichiarazione di un candidato, Adu VdA sottolineava invece come “il potere di autenticare le sottoscrizioni, per il consigliere comunale, discende direttamente dalla legge senza che la citata dichiarazione di disponibilità possa considerarsi fonte di attribuzione del potere. “
Le reazioni di Adu VdA
“Il Tar ha deciso che il nostro errore formale è di sostanza e ha quindi confermato l’esclusione delle nostre liste dalle competizioni regionale e comunale di Aosta. Un errore che nessuno vuole negare fatto in buona fede ma non sanabile, secondo la giustizia amministrativa.” E’ il commento che arriva in una nota dalla consigliera uscente Daria Pulz e dai portavoce Jeanne Cheillon e Alex Glarey. “Pur nel rispetto delle decisioni del Tar, ci permettiamo di sottolineare che urge una burocrazia che non divori il cittadino come un Leviatano, ma lo accompagni anche nella correzione delle dimenticanze non dolose al fine di permettere a tutti la più ampia partecipazione democratica alla competizione elettorale”.
Pulz, Cheillon e Glarey si scusano, quindi, con i candidati, i simpatizzanti e “coloro che pensavano di votarci.”
“Non nascondiamo la nostra delusione: – proseguono i tre – abbiamo lavorato tanto per giungere fin qui e siamo convinti di aver fatto un lavoro importante per la comunità valdostana, non poterlo continuare nelle Istituzioni ci amareggia molto. Questa sera ci riuniremo in assemblea online per le prime considerazioni. Al più presto, in un’assemblea in presenza, decideremo come continuare. Abbiamo infatti una piccola storia ma molto intensa e intendiamo continuare a far sentire per altre vie la voce di chi pensa che i cambiamenti climatici siano da affrontare radicalmente ora a partire dal proprio territorio, di chi crede che i diritti non siano tali se qualcuno resta escluso, di chi vuole una scuola di qualità e inclusiva”.
Depositati i ricorsi di M5S VdA e Stella Alpina, che tirano in ballo altre liste
Sono stati nel frattempo depositati in mattinata i ricorsi di Stella Alpina e M5S VdA – verranno discussi il 27 agosto – contro l’esclusione dalle elezioni per il Comune di Aosta. Entrambe le liste, non erano state ammesse alla competizione, perché prive del contrassegno della lista sui moduli sui quali sono state raccolte le firme dei sottoscrittori. Ai grillini, inoltre, è stata contestata una firma di un sottoscrittore, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Saint Christophe e non ad Aosta, come prescritto dalla legge.
Il legale dei due Movimenti sottolinea nel ricorso come “la Commissione è incorsa in un abbaglio, protesa a trincerare la propria responsabilità dietro un formalismo privo di apprezzabilità giuridica, di ragionevolezza e di giustificazione. Alcuna norma prescrive la presenza del contrassegno in tutte le pagine che compongono i moduli, come sostiene, erroneamente, la Commissione nella Deliberazione”. Nel ricorso viene chiesto ai giudici, nell’istanza istruttoria, di acquisire al giudizio della documentazione presentata da almeno altre tre liste, a campione. “Si ha ragione di ritenere che, stante la formulazione del modello predisposto dall’Ufficio elettorale presso la Presidenza della Regione altre liste non abbiano munito ciascuna pagina dei moduli del contrassegno, e per tanto, si trovino in una posizione del tutto analoga a quella di interesse del ricorrente”.
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