Riaprono da lunedì le toelettature per animali. Le regole per il commercio

Per gli esercizi commerciali viene consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.
cani e gatti
Società

COSTRUZIONI
Vengono meno le ordinanze a suo tempo varate a livello regionale per quanto riguarda le attività di costruzioni.
Da lunedì le attività del settore delle costruzioni, consentite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, sono soggette al rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020.

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN GENERE

Alle attività di commercio al dettaglio, consentite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 si applicano le seguenti misure:
– accesso e circolazione condizionati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
– utilizzo da parte del personale addetto alla vendita di guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
– perimetrazione dell’area in cui la vendita è consentita, nel caso in cui l’esercizio commercializzi anche prodotti la cui vendita, allo stato, non è consentita;
– mantenimento di un unico accesso;
– accesso e circolazione di un solo cliente alla volta negli esercizi commerciali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati; negli altri casi, rispetto della distanza interpersonale di un metro;
– adozione delle misure idonee per evitare assembramenti;
– è consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.

MERCATI

L’attività di commercio nella forma di mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari è consentita nei Comuni in cui sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti che preveda le seguenti condizioni minimali:
– perimetrazione dell’area, nel caso di mercati all’aperto;
– unico varco d’accesso distinto da quello di uscita;
– sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
– utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e guanti monouso per acquirenti e venditori.

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI carta, cartone e articoli di cartoleria, al commercio al dettaglio di libri ed al commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

– l’accesso ai locali di vendita al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati, ivi comprese le calzature a loro destinate, dovrà essere rispettivamente effettuato da un unico ingresso;
– la permanenza nei locali destinati alla vendita di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati, con superficie complessiva sino a quaranta metri quadrati, è consentita ad una sola persona alla volta, fatti salvi minori di età accompagnati o persone che necessitano di accompagnamento; nei locali aventi superficie complessiva superiore dovrà essere rispettata la distanza minima di un metro fra un cliente e l’altro;
– la circolazione dei venditori e degli acquirenti nei locali o parti di locali destinati alla vendita di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati deve avvenire indossando guanti e mascherina o altro mezzo protettivo per le vie respiratorie;
– nei locali o parti di locali destinati al commercio al dettaglio di libri dovrà essere messo a disposizione dei clienti del gel igienizzante, posto in luogo ben visibile;
– è privilegiata, quale modalità di acquisto, la prenotazione dei libri e del materiale di cartoleria;
– è consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI SEMI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI, PIANTE IN VASO, FERTILIZZANTI E PRODOTTI SIMILARI

La vendita al dettaglio di semi, piante fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e prodotti similari avviene, nei locali di vendita al dettaglio, nonché, nel rispetto di quanto specificatamente previsto dalla presente ordinanza, nei mercati, avviene alle seguenti condizioni:
– durante la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e prodotti similari è vietata ogni forma di assembramento;
– l’accesso ai locali di vendita deve essere effettuato da un unico ingresso;
– la permanenza nei locali con superficie complessiva sino a quaranta metri quadrati, è consentita ad una sola persona alla volta; nei locali aventi superficie complessiva superiore dovrà essere rispettata la distanza interpersonale minima di un metro fra un cliente e l’altro;
– la circolazione e la permanenza nei locali di vendita da parte di acquirenti e venditori deve avvenire utilizzando guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
– nei locali o parti di locali destinati alla vendita dovrà essere messo a disposizione dei clienti del gel igienizzante, posto in luogo ben visibile;
– è privilegiata, per l’acquisto dei prodotti, la modalità telefonica o on line, con consegna a domicilio o presso il venditore, previa prenotazione telefonica o on line, su appuntamento; in tale ultimo caso il titolare dell’esercizio fissa gli appuntamenti per il ritiro della merce con intervalli di almeno quindici minuti l’uno dall’altro, dandone conferma al cliente tramite e-mail o sms, precisando la data, l’orario del ritiro e la motivazione (es. merce acquistata on line o telefonicamente con indicazione del nome dell’esercizio);
è consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.

ATTIVITA’ AGRICOLE PER AUTOCONSUMO

Lo svolgimento di attività lavorative per autoconsumo su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono consentite anche al di fuori del Comune di residenza, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso.
Durante lo svolgimento di tali attività è vietato ogni assembramento di persone e l’accesso al fondo è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l’accesso è limitato ad una sola persona.
Nel caso di appezzamenti contigui di limitate dimensioni, le suddette attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno tre metri, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

VENDITA CIBO DA ASPORTO

La vendita di cibo da asporto è consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da parte degli imprenditori artigiani e industriali in possesso di idonea registrazione sanitaria, nei locali di produzione o ad essa adiacenti e delle strutture agrituristiche nel rispetto delle seguenti misure:
– il ritiro dei prodotti avviene evitando ogni assembramento e garantendo il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
– all’interno del locale è consentita la presenza di un cliente alla volta munito di guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con un tempo di stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
– nei locali o parti di locali destinati alla vendita i gestori indossano guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie aeree e mettono a disposizione dei clienti gel igienizzante, posto in luogo ben visibile;
– è vietata ogni forma di consumo del cibo all’interno dei locali, così come la sosta all’esterno in prossimità degli stessi;
– è da privilegiare, per la vendita dei prodotti, la prenotazione telefonica o online e la consegna a domicilio;
– è consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.

TOELETTATURA PER CANI E ALTRI ANIMALI DI COMPAGNIA

In considerazione delle esigenze di benessere animale e delle esigenze di tutela della salubrità delle abitazioni dove sono compresenti persone e animali di compagnia, l’attività di cura e igiene degli animali è attività di interesse pubblico.
Tale attività deve essere svolta in esercizi autorizzati su appuntamento, senza contatto diretto tra le persone, preferibilmente con la modalità “consegna animale-toelettatura-ritiro animale”, con l’utilizzo, da parte sia degli addetti che dei clienti di guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie aeree e garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro.
Lo spostamento degli addetti all’esercizio è giustificato da motivi lavorativi; quello dei proprietari degli animali da motivi di necessità.
E’ consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.

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