La Corte costituzionale boccia il rincaro dei tributi per i rifiuti prodotti fuori Valle

La norma era stata introdotta dalla regione nella legge regionale di stabilità 2020-2022. Per lo smaltimento di materiale di produzione extraregionale la legge fissava 25,82 euro per tonnellata, contro i 10 euro per i rifiuti provenienti dalla regione.
normativa smaltimento rifiuti, raccolta differenziata
Cronaca

In fatto di rifiuti, pochi giorni dopo la bocciatura delle modifiche alla legge di gestione, la Regione incassa un altro colpo dalla Consulta. E’ stata infatti dichiarata l’incostituzionalità della differenziazione tariffaria per i rifiuti non pericolosi provenienti da altre regioni e smaltiti in discariche per inerti in Valle d’Aosta. Tale principio era stato fissato nella legge di stabilità 2020-2022, votata dal Consiglio Valle nel febbraio dello scorso anno.

La tassazione fissata per il deposito in discarica era di 10 euro per tonnellata, per i rifiuti provenienti dalla regione, e di 25,82 per tonnellata se di produzione extraregionale. A impugnare la norma era stato il Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo che tale previsione normativa regionale, contrastando con la fissazione (in una legge dello Stato del 1995) dell’ammontare massimo del tributo speciale regionale (pari a 10 euro a tonnellata), violava la competenza esclusiva nazionale nella materia della tutela dell’ambiente.

L’avvocatura dello Stato aveva poi aggiunto che, disponendo “una imposizione tributaria superiore due volte e mezza la misura massima” prevista dalla norma interposta statale, la previsione impugnata si traduceva di fatto in “un ostacolo alla libera circolazione delle cose”, con effetto discriminatorio nei confronti di soggetti collocati fuori dal territorio regionale. La scelta della Regione era stata dettata anche dal periodo di proteste sulle discariche di Chalamy, ad Issogne, e Pompiod, ad Aymavilles, con i residenti che avevano consegnato petizioni.

La valutazione dei giudici costituzionali è che “la differenziazione del prelievo in ragione della provenienza regionale o extraregionale del rifiuto non solo non trova giustificazione nei valori costituzionali della tutela ambientale e della salute, ma addirittura si pone in contrasto con essi perché comporterebbe una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale“.

Inoltre, “la norma impugnata, determinando un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci, non è neppure riconducibile a un esercizio legittimo delle competenze regionali, perché queste non possono alterare ‘in peius’ gli standard ambientali statali“. Anche la legge regionale bocciata dalla Consulta lo scorso 21 aprile aveva per obiettivo di disincentivare la realizzazione e l’uso delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni.

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