Difensore Civico, il Tar: la nomina fiduciaria non esenta il Consiglio dal valutare i curricula

Per i giudici amministrativi, che hanno accolto i ricorsi di due candidati, dal resoconto della seduta in cui venne nominata Adele Squillaci emerge “che non vi sia stata la benché minima disamina dei profili curriculari dei candidati”.
Adele Squillaci
Cronaca

Il carattere fiduciario di una nomina “non dispensa l’amministrazione procedente dall’obbligo di esplicitare le ragioni che l’hanno indotta a privilegiare, tra più candidati, un aspirante rispetto agli altri”. E’ il “cuore” del ragionamento, basato anche sul richiamo di sentenze passate, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta ha accolto, dopo averli riuniti nella trattazione, i ricorsi di due concorrenti che chiedevano l’annullamento dell’elezione di Adele Squillaci a Difensora civica, votata dal Consiglio Valle nella seduta dello scorso 12 gennaio.

L’esito del contenzioso, avviato dal commercialista di Charvensod Francesco Pietro Cordone e dall’avvocato aostano Marco Bertignono, era stato comunicato dal presidente dell’Assemblea Alberto Bertin in apertura dei lavori della sessione iniziata oggi, mercoledì 27 luglio. Nella sentenza pubblicata ieri si legge che “pur non occorrendo una rigorosa comparazione tra i requisiti dei singoli candidati, il provvedimento di nomina deve comunque ‘dar conto del fatto che i differenti requisiti di competenza, esperienza e professionalità siano stati valutati in relazione al fine da perseguire”.

Un principio posto a presidio del fatto che, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, l’atto derivante da una nomina di carattere fiduciario, “seppur connotato da ampia discrezionalità”, rimane “pur sempre ‘sottoposto interamente allo statuto del provvedimento amministrativo, impugnabile avanti al Giudice amministrativo per evitare le la scelta dell’Amministrazione non sconfini nell’arbitrio, ma sia comunque logica e coerente con le finalità per le quali essa è adottata”.

Esaminando il resoconto della seduta consiliare in cui avvenne la nomina (Squillaci assunse la carica il successivo 1° febbraio), emerge “che non vi sia stata la benché minima disamina dei profili curriculari dei candidati né, tantomeno, una adeguata motivazione a sostegno della scelta operata dal Consiglio”. Si rileva infatti – osservano i giudici del Tar (la presidente Silvia La Guardia e l’estensore Maria Ada Russo) – “che un singolo consigliere, intervenuto all’apertura delle operazioni del Consiglio, abbia proposto di votare un determinato candidato, sottolineandone le relative qualità”.

“Non vi è stata, viceversa, – prosegue la sentenza – né una lettura dei curricula dei candidati, né una esplicitazione dei relativi profili professionali – che appare l’adempimento minimo necessario per poter esprimere un voto consapevole e, appunto, ‘motivato’ sulla scelta operata dal Consiglio – né, infine, l’esternazione di una qualche motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero deposto a favore della nomina della dottoressa Adele Squillaci come Difensore Civico”.

Agli occhi del Tar, non assume rilievo (“contrariamente a quanto evidenziato dalla Regione resistente”, attraverso l’avvocatura interna) la circostanza che la votazione si sia svolta a scrutinio segreto. “Non vi è infatti, né a livello logico né a quello giuridico, alcuna incompatibilità tra il voto segreto e l’obbligo, previsto per legge, di motivare adeguatamente le determinazioni di carattere amministrativo, come quella in esame”. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti e il verdetto è impugnabile dinanzi al Consiglio di Stato. Nel frattempo, per la Regione (e in particolare per la maggioranza), che già naviga in acque non propriamente chete, è un grattacapo in più.

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