Rivelazione di segreto, da Dovigo notizie “generiche” e “non pregiudizievoli” alle indagini

E’ la motivazione del gup Davide Paladino per l’assoluzione, pronunciata lo scorso 10 giugno, del comandante del Corpo Forestale della Valle d’Aosta, Luca Dovigo, dall’accusa di rivelazione di segreto istruttorio. La Procura valuta il ricorso in Appello.
Incendio Aymavilles visto da Villeneuve
Cronaca

“Non solo non si vede come la propalazione relativa al licenziamento di una consulenza possa avere apportato concreto nocumento all’attività di indagine, ma tale evenienza non la si ravvede neppure in via astratta, tenuto conto che trattasi di attività di tipo eminentemente tecnico per il quale non è prevista una particolare segretezza, tanto è vero che in caso di irripetibilità dell’accertamento (nel caso di specie l’accertamento era palesemente ripetibile) il legislatore prevede che venga dato avviso all’indagato, al difensore e, ove presente, alla persona offesa”.

Sono le parole con cui il Gup Davide Paladino motiva, nella sentenza depositata negli scorsi giorni, l’assoluzione del comandante del Corpo forestale della Valle d’Aosta Luca Dovigo (difeso nel processo dall’avvocato Corrado Bellora) dall’accusa di rivelazione di segreto istruttorio. L’imputazione era nata in uno dei filoni investigativi sul maxi incendio del luglio 2023, tra Aymavilles e Villeneuve. In particolare, da una telefonata intercettata dagli inquirenti il 7 agosto 2023.

Per l’accusa (che durante il giudizio, svoltosi con rito abbreviato e chiusosi lo scorso 10 giugno, aveva chiesto 8 mesi di reclusione per il Comandante), conversando con l’ allora coordinatore regionale Flavio Vertui (già, in passato, al vertice del Corpo forestale e sentito in aula come testimone), Dovigo aveva rivelato informazioni destinate a restare riservate, sulle attività disposte dalla Procura, sulle modalità degli accertamenti (in particolare, l’attribuzione di una consulenza, da parte del Pubblico ministero), oltre all’allora finalità investigativa perseguita.

“Le cronache giudiziarie, anche recenti, – osserva il Gup Paladino nella sentenza – sono piene di notizie di consulenze, perizie o ‘superperizie’ svolte in fase di indagini per crimini efferati irrisolti, o la cui verità giudiziaria viene messa in dubbio, nonché degli esiti delle stesse, in termini di ritrovamenti di nuove tracce sulla scena del crimine, senza che, per quanto è dato sapere, vengano aperte indagini a carico dei soggetti che presumibilmente rivelano tali notizie alla stampa”.

Oltre alla consulenza, stando al giudice, “gli altri dati fattuali rivelati dal Dovigo al superiore” partecipano della “medesima assenza di qualsivoglia potenzialità pregiudizievole già ravvisata con riferimento alla nomina del” consulente del pubblico ministero”, senza contare che “trattasi altresì di dettagli piuttosto irrilevanti nello sviluppo delle indagini stesse”.

Quanto all’altro capo d’imputazione contestato a Dovigo, vale a dire aver rilasciato un’intervista con dichiarazioni sul punto d’origine delle fiamme, per il giudice Paladino “il luogo dell’incendio era fatto notorio, trattandosi di un fenomeno di vaste proporzioni sul quale si erano già ampiamente diffusi gli organi di stampa locali fin dal giorno dell’accadimento”. Inoltre, “quanto alla partenza dell’incendio in prossimità di un traliccio della linea elettrica”, lo stesso “nel corso dell’intervista viene indicato solo genericamente”.

Insomma, per il Gup, “anche in tal caso trattasi di una notizia alquanto generica e dal contenuto neppure astrattamente pregiudizievole”. “E’ evidente, pertanto, come, nella specie, – si chiude la sentenza – nessuna rivelazione di segreto d’ufficio penalmente rilevante possa essere ascritta a Dovigo”. Con il deposito delle motivazioni dell’assoluzione, la Procura sta valutando il ricorso in Corte d’Appello contro la sentenza di primo grado.

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